Vittime del dovere: che cosa spetta, dove e come richiedere i benefici economici

Una malattia che porta all’invalidità permanente o, peggio ancora, un decesso durante lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità. Sono le circostanze che portano un dipendente pubblico o un appartenente alle Forze armate o alle forze dell’ordine a diventare vittime del dovere. Uomini e donne che servono lo Stato e che, a causa di una disgrazia o di un’azione criminale, ci rimettono la salute o la vita. Proprio lo Stato prevede quella che chiama «un’attività solidaristica» appositamente dedicata a loro. Un sussidio economico, insomma, Ma come fare domanda per vittime del dovere? A chi bisogna rivolgersi? E, soprattutto, chi ne ha diritto?

Il beneficio economico per le vittime del dovere risponde all’esigenza di garantire una protezione in più ai militari, alle forze dell’ordine e, in generale, ai dipendenti pubblici che rimangono permanentemente invalidi o che muoiono a causa di eventi legati allo svolgimento di determinate attività. Le agevolazioni consistono in equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori, ecc. Vediamo come fare domanda per vittime del dovere.

Chi sono le vittime del dovere?

Lo Stato considera vittime del dovere i dipendenti pubblici e tutti coloro che appartengono alle Forze armate, alle forze dell’ordine o, comunque, al Comparto sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di ogni natura, impiegati:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Si pensi, dunque, a chi muore o rimane ferito in un attentato, durante una missione militare o di sicurezza all’estero, mentre svolge il servizio di scorta ad un politico o a un magistrato, nel corso di una violenta manifestazione quando era chiamato a garantire l’ordine pubblico, durante uno scontro a fuoco con dei rapinatori, in un’operazione antimafia, ecc.

A tutto ciò, il ministero dell’Interno aggiunge altri fattori a rischio che possono causare un’invalidità permanente o il decesso dei soggetti citati, vale a dire la contaminazione da radon, uranio impoverito (l’esperienza della guerra dei Balcani negli anni ’90 insegna), i vaccini a cui si sottopongono i militari per le missioni all’estero o l’amianto.

Vittime del dovere: chi sono i destinatari del beneficio?

Il sussidio per le vittime del dovere è stato introdotto nel 1980 [1] ed erano state identificate in un primo momento come beneficiarie le seguenti categorie:

  • magistrati ordinari;
  • militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
  • gli appartenenti ai corpi di pubblica sicurezza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
  • vigili del fuoco;
  • appartenenti alle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso che riportano, per ferite o lesioni, un’invalidità permanente di almeno l’80% della capacità lavorativa o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente, la categoria delle vittime del dovere è stata ulteriormente allargata a tutti i dipendenti pubblici che sono deceduti o hanno riportato un’invalidità permanente:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili.

Vittime del dovere: quali benefici?

La legge [2] ha esteso alle vittime del dovere o ai loro superstiti i benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo. Significa che si ha diritto ad una speciale elargizione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità, oltre alla rivalutazione monetaria, fino ad un massimo di 200.000 euro. Quest’ultima cifra viene garantita a chi ha riportato un’invalidità di almeno l’80% o l’inidoneità al servizio.

In più, si ha diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti o patiendi. In particolare, al risarcimento di:

  • danni biologici per la lesione all’integrità psicofisica;
  • danni morali per la sofferenza fisica e interiore;
  • danni esistenziali per il peggioramento della qualità della vita;
  • pregiudizio patrimoniale della vittima del dovere;
  • danno per lucro cessante.

Altri benefici, oltre al risarcimento appena citato, sono:

  • l’assegno vitalizio mensile di 500 euro per chi ha riportato una lesione invalidante del 25%;
  • assegno speciale vitalizio di 1.033 euro mensili per chi ha riportato una lesione invalidante del 25%;
  • due annualità di pensione per chi ha diritto alla reversibilità;
  • l’esenzione Irpef sulle pensioni;
  • l’assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria: tale beneficio si estende ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa;
  • l’esenzione dal ticket sanitario;
  • l’accesso alle borse di studio;
  • l’assistenza psicologica a carico dello Stato.

I trattamenti maturati dalla vittima del dovere deceduta vengono erogati agli eredi legittimi, che avranno anche diritto alla costituzione delle relative prestazioni previdenziali.

Vittime del dovere: come fare la domanda?

La domanda per ottenere i benefici economici riservati alle vittime del dovere deve essere presentata presso l’amministrazione in cui la persona invalida o deceduta prestava servizio.

Possono farne richiesta:

  • la vittima;
  • i familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico);
  • i conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento;
  • i conviventi more uxorio;
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, gli orfani, i fratelli o sorelle o gli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

Vittime del dovere: come ottenere il risarcimento dei danni?

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento dei danni sopra citati, le vittime del dovere possono richiederlo seguendo una di queste vie:

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del ministero competente (Difesa, Interno, Economica e delle Finanze), in solido con gli imputati;
  • l’azione civile presso il Tar per la responsabilità contrattuale conseguente alla violazione dell’obbligo di sicurezza;
  • l’azione civile presso il tribunale di Roma, chiedendo la condanna del ministero competente per responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

Se la vittima del dovere è militare, può chiedere il risarcimento:

  • al Tar per la responsabilità civile;
  • al giudice civile per la responsabilità extracontrattuale.

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