Vittima del dovere, invalidità del 10% a poliziotto riconosciuta dopo dieci anni

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Vittime del dovere, accolto dal giudice del lavoro Mauro Ianigro il ricorso di un vice ispettore di polizia rimasto ferito durante un servizio di ordine pubblico. L’invalidità riportata non è del due per cento bensì del dieci per cento.

L’agente, in forza presso l’ufficio prevenzione generale della questura di Viterbo, ha chiesto, relativamente al solo danno biologico, il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere sulla base dell’effettiva invalidità permanente riportata. Un’invalidità del 12% secondo il medico di parte ma solo del 2% secondo il medico militare. Il giudice, in seguito a una consulenza disposta d’ufficio, ha fissato la percentuale al dieci per cento. 

Il 22 settembre di dieci anni fa, nel 2011, attorno alle 16, il poliziotto è rimasto vittima di un’aggressione durante un servizio di controllo presso la stazione ferroviaria di Bracciano. 

In tale occasione, mentre era in divisa, di pattuglia con altro collega all’interno dello scalo ferroviario, ha chiesto a due giovani di esibire i documenti. La pattuglia è stata violentemente aggredita da entrambi i soggetti e in seguito alla colluttazione il poliziotto, rimasto ferito, è stato refertato presso il locale ospedale con 10 giorni di prognosi per avere riportato “contusione della faccia in regione sovraorbitaria sinistra, contusione della spalla sinistra, contusione del ginocchio sinistro”.

Il medico specialista della Asl, in data 10 gennaio 2012, ha dichiarato clinicamente guarito l’agente con postumi da valutare in sede medico legale, certificando la permanenza di dolore con lieve deficit funzionale della spalla e del ginocchio sinistro, motivo per cui il vice ispettore ha chiesto in data 10 marzo 2013 il riconoscimento della causa di servizio e dello status di dello status di “vittima del dovere” nonché la concessione dell’equo indennizzo.

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Il 31 gennaio 2019 il centro militare di medicina legale di Roma ha accertato i postumi valutando una percentuale di invalidità pari al 2%. Il 4 giugno 2020 il ministero dell’interno ha quindi accolto la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, attribuendo una percentuale di invaliditàdel 2%, con il riconoscimento della somma di 4.256 euro a titolo di speciale elargizione.

Il ricorrente ha però contestato la quantificazione del danno biologico facendo richiamo alle risultanze della consulenza di parte del dottor Lino Gioachino Rinallo, in cui si dà atto che a seguito dell’evento il ricorrente ha riportato “importante trauma contusivo e distrattivo con lesione legamentose spalla sx e ginocchio sx, lesione funzionale e radiologica dell’articolazione temporo mandibolare sx., cicatrice lineare regione sovra orbitaria sx., ri-duzione post traumatica del visus os” e ha riconosciuto una invalidità valutabile nella misura del 12%.

“Nel caso di specie – sottolinea il giudice – non è in discussione il riconoscimento dello status di vittima del dovere. E’ invece in contestazione la verifica delle infermità conseguenti alle suddette vicende”.

“E’ stata disposta Ctu medico legale – si legge nella sentenza – dalla quale il ricorrente risulta affetto da ‘esiti di contusione periorbitaria sinistra, cicatrice periorbitaria sinistra, esiti di contusione temporo-mandibolare sinistra, esiti di contusione spalla sinistra, esiti di contusione ginocchio sinistro’. Tali patologie sono correlabili con le lesioni subite durante la aggressione subita in servizio in data 22-09-2011”. 

Scrive il consulente del tribunale: “L’entità della invalidità permanente è valutabile nella misura del 10%(dieci per cento); il danno biologico subito è valutabile nella misura del 2% (due per cento)”. La parte ricorrente, per la cronaca, non ha lamentato alcun danno morale.

“Il ricorso va accolto – conclude il giudice Ianigro – pervenendo alla disapplicazione del provvedimento ministeriale di quantificazione del danno e giungendo alla quantificazione dell’invalidità complessiva nella misura del 10%, e alla conseguente condanna del ministero convenuto al riconoscimento in favore del ricorrente dei conseguenti benefici previsti dalla legge in rapporto al grado di invalidità accertata. Dei predetti benefici devono quindi essere riconosciuti i rispettiviarretrati e la maggior somma tra interessi legalie rivalutazione monetaria”. 

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