L’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 stabilisce che gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono automaticamente adeguati annualmente in base agli incrementi medi calcolati dall’ISTAT nell’anno precedente per le categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, inclusa l’indennità integrativa speciale.
La percentuale di adeguamento annuale è stabilita mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In merito, l’ISTAT ha calcolato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, escludendo il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, è dell’0,98% tra il 2021 e il 2022.
Di conseguenza, il Consiglio dei Ministri ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2023, gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore al 1° gennaio 2022, saranno incrementati dell’0,98%.