Ufficiali delle Forze Armate in soprannumero agli organici: presentato emendamenteo alla Legge di Bilancio. IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

Ufficiali delle Forze Armate in soprannumero

I deputati Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia hanno presentato un emendamento alla Legge di Bilancio per la modifica dell’Articolo 801 del D. L. 15 marzo 2010, n. 66 ( di cui riportiamo il testo sotto) relativo agli ufficiali delle Forze Armate da collocare in soprannumero agli organici.

L’emendamento ha lo scopo di aumentare le unità, da 155 a 271 nonchè di includervi gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

IN ANTEPRIMA L’EMENDAMENTO

Di seguito il testo dell’Articolo 801 del D. L. 15 marzo 2010, n. 66

             (Ufficiali in soprannumero agli organici). 
 
  1.  Il  contingente  massimo   di   ufficiali   da   collocare   in
soprannumero,  fino  a  un  massimo  di  155  unita',  e'   stabilito
annualmente con decreto ((dirigenziale del  Capo  di  stato  maggiore
della difesa)). 
  2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione
annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono  individuate  le
destinazioni  presso  le  quali  sono  impiegati  gli  ufficiali   da
considerare in soprannumero agli organici. 
  ((3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1°
luglio di ogni anno nel numero  corrispondente  agli  ufficiali  che,
alla medesima data  e  con  il  grado  posseduto,  si  trovano  nelle
destinazioni individuate ai sensi del comma 2.)) 
  4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati
in soprannumero: 
    a) gli ufficiali che  rivestono  le  cariche  di  Ministro  o  di
Sottosegretario di Stato; 
    b) gli ufficiali generali cui e' stata  conferita  la  carica  di
consigliere  militare  del  Presidente  della  Repubblica  ovvero  di
consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    c) gli ufficiali impiegati  presso  altre  amministrazioni  dello
Stato; 
    d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare distaccati presso le  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare; 
    e) gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano  impiegati  presso  le
direzioni  del  genio  militare  per  la  Marina  militare,  di   cui
all'articolo 162 del regolamento; 
    f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
dell'Aeronautica   militare   impiegati   presso   le   sedi    delle
Rappresentanze diplomatiche  italiane  all'estero  autorizzate  dallo
specifico decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze  concernente  lo  schieramento
degli addetti militari all'estero. 
  5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate  e  del  Corpo  della
guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori  di
corsi di formazione, di durata non inferiore a  un  anno,  presso  le
accademie  militari  o  istituti  universitari  non  sono   computati
nell'organico dei rispettivi ruoli. 
  6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la
determinazione prevista al  comma  2  puo'  indicare  un  contingente
massimo di 10 unita' a favore di ufficiali dell'Arma dei  carabinieri
impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b),  c),  d)
ed f). 

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