Quanto vale la morte di un carabiniere ammazzato da un collega alla fine del servizio?
Cinquantatremila euro. È la cifra che la procura regionale della Corte dei Conti contesta, come danno erariale, a Emanuele Armeni che uccise, il 16 maggio del 2015, nel cortile della caserma di via Garibaldi, a Foligno, l’appuntato scelto Emanuele Lucentini.
Ieri si è celebrato il processo davanti ai giudici contabili della sezione giurisdizionale dell’Umbria che si sono riservati di decidere.
Nei 53mila euro che la Corte dei Conti chiede ad Armeni c’è non solo un risarcimento alla vedova Lucentini, ma anche il rimborso dei quasi ottomila euro del funerale e 500 euro per il costo dei proiettili che quella maledetta mattina uccisero Lucentini.
Per aver ucciso Lucentini Armeni sta scontando diciotto anni di carcere dopo il pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione che ha respinto il ricordo della difesa che era stato motivato in 140 pagine. Pronunciamento che mise un sigillo sulla sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che aveva fissato in 18 anni la condanna per omicidio volontario. In primo grado, invece, il Tribunale di Spoleto aveva condannato l’ex carabiniere, che aveva scelto il rito abbreviato, a 20 anni di reclusione.
Armeni e Lucentini, la vittima era il capopattuglia, stavano rientrando dal turno di notte quando accadde l’irreparabile.
Ad uccidere Lucentini il colpo esploso da Armeni con la mitraglietta M12 S2 in dotazione all’Arma. Mitraglietta su cui sono state fatte diverse perizie, che hanno escluso un mal funzionamento.
Ipotesi che è stata rilanciata anche ieri mattina dalla difesa di Armeni che ha puntato anche sulla prescrizione dell’azione contabile per dimostrare la nullità della richiesta del danno erariale e sul fatto che i proiettili per cui si chiede il risarcimento erano scaduti.
Tra l’altro l’avvocato Montioni ha ricordato come pende di fronte al tribunale di Perugia un giudizio analogo per gli stessi importi e per la stessa motivazione di danno erariale nei confronti di Armeni e quindi i due procedimenti, di fatto gemelli, non possono convivere.