Annullata la sospensione dal servizio per quattro mesi a un tenente colonnello accusato di condotte scabrose in orario di servizio e talora nel suo stesso ufficio. La decisione è stata adottata ieri dal Tribunale amministrativo regionale in accoglimento di un ricorso presentato, per conto dell’ufficiale superiore dell’Arma, dall’avvocato Gianfranco Ceoletta di Verona.
I fatti in questione risalgono al periodo dall’agosto 2019 al luglio 2020. Secondo la versione alla base del provvedimento disciplinare adottato dai vertici dei Carabinieri, precisamente il 23 maggio 2022, il tenente colonnello «in più occasioni, in orario di servizio e in talune circostanze all’interno della sede di servizio (ufficio), si intratteneva nella visione di video dal contenuto pornografico, in videochiamata a carattere erotico e nella produzione di foto/video di atti di autoerotismo, in alcuni dei quali figura ritratto». La contestazione disciplinare ha riguardato l’ipotesi di violazione dei doveri attinenti al giuramento, al grado, al senso di responsabilità, dei doveri propri dei superiori e del contegno di un militare.
I fatti al centro del procedimento disciplinare sono emersi in occasione del sequestro dei dispositivi elettronici dell’ufficiale nell’ambito di un procedimento penale aperto per “frode in processo penale e depistaggio e favoreggiamento personale”, come il Tribunale amministrativo indica nella sentenza.
Le censure
Molteplici le censure addotte nel ricorso del tenente colonnello: si spazia dall’eccesso di potere alla violazione di legge, alla carenza di motivazione. Ma è stata una motivazione specifica contenuta nel ricorso a far scattare il via libera del Tar:
«Il procedimento disciplinare, scaturito da una infrazione di rilevanza non penale, è stato avviato solo il 6 dicembre 2021», annota l’avvocato difensore dell’ufficiale, in altre parole «oltre i 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, da individuarsi nel 30 settembre 2021». Inoltre, sempre secondo la difesa del carabiniere, «il provvedimento è stato irrogato il successivo 23 maggio 2022 all’esito di un procedimento durato 168 giorni, oltre il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare».
Siccome si tratta di termini stabiliti dalla legge (dl 165 del 2001), il loro mancato rispetto produce un vizio di illegittimità.
Di più, i giudici amministrativi annotano di aver chiesto al ministero della Difesa, con ordinanza dell’8 febbraio scorso, di produrre in giudizio «tutti i documenti allegati allo scambio di comunicazioni tra il comando legione carabinieri Fvg e il comando interregionale carabinieri Vittorio Veneto».
Tale richiesta era finalizzata, come chiarisce il Tar, ad «individuare a quale momento debba farsi risalire la conclusione degli accertamenti preliminari dai quali decorrono i 60 giorni per l’avvio del procedimento», in base al Codice dell’ordinamento militare. Ma il Ministero «non ha ottemperato all’ordinanza», perciò gli atti a disposizione del Tar hanno condotto all’annullamento della sanzione.
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