“Si esclude il versamento di un assegno alimentare, ossia di una provvidenza di natura assistenziale atta a garantire le esigenze di vita del prestatore d’opera inadempiente all’obbligo vaccinale e della sua famiglia”.
Con questa motivazione, richiamando anche una recente sentenza della Corte Costituzionale, il Tar della Liguria ha bocciato il ricorso presentato dal 2022 da un agente di polizia ferroviaria della Liguria contro il Ministero dell’Interno.
Il poliziotto era stato sospeso dal lavoro dopo che il Compartimento ligure della Polizia Ferroviaria aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con conseguente perdita della retribuzione e dei contributi, oltre al congelamento dell’anzianità di servizio. Il ricorrente si era rivolto al Tar sottolineando che lo Stato “dovrebbe corrispondergli almeno un salario di livello minimo, la cui concreta fissazione sarebbe rimessa al Tribunale”. Richiesta respinta.
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“Secondo la Corte Costituzionale – spiegano i giudici amministrativi nella sentenza che ha rigettato il ricorso sugli aspetti di natura economica – la temporanea impossibilità della prestazione è conseguenza di una decisione unilaterale del dipendente, in ogni momento rivedibile, onde non è irragionevole l’opzione legislativa che esclude l’accollo al datore di lavoro di un’erogazione solidaristica”. L’agente della Polfer aveva contestato l’applicazione della sospensione nella sua specifica situazione, sostenendo “di non avere potuto vaccinarsi in quanto si trovava dapprima in malattia, avendo subito la frattura del coccige mentre era in servizio, e, successivamente, in aspettativa per postumi del trauma”. (ANSA).