TAR Lazio: spetta il rimborso per mancato pasto anche se la missione del finanziere è nella località di dimora

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Con la sentenza n. 1006/2025, il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un finanziere (assistito dal sindacato SILF), stabilendo che spetta il rimborso per il mancato pasto anche nel caso in cui la missione sia svolta nella località di dimora del dipendente, purché il pasto non sia stato fruito per oggettive esigenze di servizio.

Disapplicata la circolare della Guardia di Finanza

I giudici del Tar del Lazio hanno ordinato la disapplicazione della Circolare n. 181845 del 16 luglio 2020 (Compendio trattamento accessorio), nella parte in cui – al Titolo II, Capitolo 7, lettera g – stabilisce che il rimborso è dovuto solo per spese documentate e solo se il pasto è effettivamente consumato, qualora la missione coincida con il luogo di dimora del dipendente. Disapplicata anche la Circolare n. 4997 del 10 gennaio 2011.

Il principio affermato dal TAR

Il TAR ha ritenuto irragionevole e restrittiva l’interpretazione dell’art. 36, comma 11 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, secondo cui il diritto al rimborso esisterebbe solo se il pasto è consumato e documentato.

Al contrario, secondo i giudici: “La norma prevede, in via generale, il diritto al rimborso delle somme previste per il pasto non fruito per ragioni di servizio, senza alcun riferimento alla coincidenza tra sede di missione e dimora del dipendente.”

E ancora: “È del tutto illogico negare il rimborso proprio nelle situazioni – invero più disagevoli – in cui, per tipologia di servizio, il dipendente non può effettuare alcuna pausa pranzo.”

Le conseguenze della sentenza

La decisione impone all’Amministrazione di riconoscere il diritto al rimborso del mancato pasto, anche quando la missione avviene nel luogo di dimora, a condizione che il pasto non sia stato fruito per motivi di servizio.

Un principio che potrà ora fare giurisprudenza in casi simili all’interno della Pubblica Amministrazione e delle forze di Polizia.

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