Allo stato attuale non esiste nel nostro ordinamento il divieto generalizzato di videoriprendere Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza nello svolgimento delle mansioni, tuttavia trovano applicazione le indicazioni sulla divulgazione delle immagini e la protezione dei dati personali.
Sulla possibilità di filmare poliziotti e carabinieri si è espresso il Garante della Privacy con la nota 14755 del 5 giugno 2012:
“I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell’Autorità pubblica”.
Quando è vietato e quando, invece, consentito?
Filmare, registrare e fotografare le Forze dell’Ordine: quando si può e cosa dice la legge
Funzionari pubblici, pubblici ufficiali e membri della Polizia, dei Carabinieri e della Forze militari si possono filmare e fotografare; nessuna legge lo vieta espressamente, a meno che non sia vietato dall’Autorità pubblica per ragioni di sicurezza nazionale (ad esempio per tutelare la segretezza di indagini e operazioni).
Dunque – tranne in circostanze circoscritte – chi filma, regista e fotografa gli agenti al lavoro non rischia nessuna sanzione penale o civile e non commette alcun reato.
Ciò non toglie che – come sottolineato anche dal Garante della Privacy – se un Poliziotto o un Carabiniere dovesse sentirsi offeso dalle immagini o video in questione, potrà comunque tentare le vie giudiziarie e denunciare il fatto. Tuttavia, per vincere la causa, deve provare che il materiale in questione sia effettivamente diffamatorio e che gli abbia arrecato un danno.
Il principio secondo il quale le Forze dell’Ordine possono essere riprese è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione (si veda al riguardo la Cassazione Penale, Sez. IV, datata 24 gennaio 2012, n.10697) secondo la quale “tutto quello che l’occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso”; va da sé che – tranne nei casi in cui sia espressamente fatto divieto – di norma i privati cittadini possono fotografare e riprendere gli agenti e i funzionari pubblici.
Attenzione alla diffusione delle immagini/video di Polizia e Carabinieri
Se è vero che nessuna legge vieti in Italia di riprendere l’operato delle Forze dell’Ordine durante le parate o i controlli, tuttavia la diffusione del materiale può integrare una fattispecie di reato.
In nessun caso, infatti, possono essere inviate e condivise immagini che rendono possibile l’identificazione dei soggetti e di eventuali dati personali (ad esempio il nome e cognome sul distintivo) poiché verrebbe leso il diritto alla privacy.
Se la pubblicazione di foto e video che ritraggono gli agenti all’opera – magari su Facebook o altri Social network – non ha uno scopo divulgativo ma diffamatorio, si rischia la denuncia per diffamazione aggravata a mezzo stampa con la possibilità di dover risarcire i danni reputazionali ed economici alla vittima. In ogni caso, spetta al giudice e non alle Forze dell’Ordine valutare se e quale reato è stato commesso e determinare la pena ed eventuali risarcimenti.
Merita una trattazione ad hoc la pratica di filmare/fotografare/registrare Carabinieri e Poliziotti a fini giornalistici, ad esempio per mostrare abusi di potere o negligenze.
Come abbiamo detto, a meno che l’Autorità non disponga diversamente, non ci sono limiti alle riprese degli agenti nello svolgimento delle mansioni, ma vi possono essere dei limiti riguardo alla divulgazione del materiale.
Nel caso del giornalismo, questa potrebbe avvenire in Tv, alla radio o su altre piattaforme fruibili ad un gran numero di utenti/telespettatori, ma spetta unicamente al giudice di merito stabilire se si tratta di diffamazione o se la pubblicazione soddisfa la necessità divulgativa e informativa.
La finalità della divulgazione di foto e video si ritiene “unicamente giornalistica” se rispetta le regole deontologiche della professione e i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità delle informazioni.
Cosa rischia chi riprende Polizia e Carabinieri quando è vietato
Cosa succede nel caso in cui un cittadino decida di filmare, registrare e fotografare un agente nonostante tale pratica sia stata espressamente vietata dall’Autorità pubblica?
In questo caso si applica l’articolo 261 del Codice penale “Rivelazione di segreto di Stato” che punisce con la reclusione fino a 5 anni chiunque riveli informazioni segrete (mettendo a rischio la sicurezza pubblica) o notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione.
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