Scatta il reato di minaccia a pubblico ufficiale, per il fidanzato che inveisce contro il carabiniere “reo” di stare troppo vicino alla sua fidanzata, proprietaria dell’auto controllata. Intemperanze per le quali il geloso automobilista era stato assolto dai giudici di merito, che avevano considerato una minaccia semplice la frase incriminata «sei finito, quella cartellina te la tiro in testa. Se ti vedo per strada non sai cosa ti succede».
Il Tribunale aveva deciso per la mera minaccia proprio dando credito alla testimonianza del militare, che aveva avuto l’impressione che il nervosismo dell’imputato non dipendesse dal controllo dei documenti dell’auto né dalla verifica della sua sobrietà alcolica, ma dalla vicinanza alla sua fidanzata, considerata eccessiva.Minaccia semplice punibile solo su querelaL’assoluzione era stata una scelta obbligata perchè la minaccia semplice è procedibile solo in seguito ad una querela che, nello specifico, non c’era stata.
A non condividere la decisione era stato il pubblico ministero che aveva fatto un ricorso accolto dalla Cassazione (sentenza 45918) . Secondo la pubblica accusa, infatti, obiettivo dell’articolo 337 del Codice penale, sul reato di minaccia a pubblico ufficiale « è tutelare il libero esercizio della funzione e non la persona del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio».
Vista in quest’ottica, è dunque ininfluente la vera ragione delle frasi astrattamente intimidatorie, anche se queste, per stessa ammissione del destinatario, non erano legate alle verifiche ma proprio all’eccessiva attenzione riservata dai militari alla proprietaria della vettura. Quello che conta è che le espressioni incriminate siano state pronunciate mentre la pattuglia svolgeva il suo lavoro. Un atto d’ufficio che poteva, in teoria, essere influenzato dalla frasi minacciose.