La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Agricoltura. I sì sono stati 148, i no 71 e un astenuto. Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dal Senato, contiene una serie di misure di sostegno al comparto e di contrasto ad emergenze.
Per rafforzare le funzioni dell’Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, è istituita la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma passa alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste (non dipende più dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica).
Carabinieri forestali: il testo del decreto
Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell’esercizio
delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo,
nonche’ nello svolgimento di compiti particolari e di elevata
specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati
all’Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell’ambito delle
competenze in materia ambientale, al codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 161-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia
agroalimentare). – 1. Per le esigenze connesse all’esercizio delle
funzioni di polizia agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, con
decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’agricoltura,
della sovranita’ alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono stabilite le competenze del personale
ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita’
ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo
personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di
garantire la terzieta’ dell’intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita’ di cui al comma 1, con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono
individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti
ai sensi della vigente normativa internazionale, dell’Unione europea,
nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere,
nonche’ le relative attivita’ di formazione e aggiornamento.»;
b) all’articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) e’ sostituita
dalla seguente:
«a) Comando unita’ forestali, ambientali e agroalimentari, che,
ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di
stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i
compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela
ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica si avvale altresi’ del Comando unita’
forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
relativo Ministero.
Il Comando unita’ forestali, ambientali e
agroalimentari e’ retto da un generale di corpo d’armata che esercita
funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei
confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto
all’organico. L’incarico di vicecomandante del Comando e’ attribuito
al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;»;
c) all’articolo 174-bis, il comma 2-quater e’ sostituito dal
seguente:
«2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di
cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle
attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste e dell’ambiente e della sicurezza
energetica.».
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.