Reato militare e illecito disciplinare: facciamo chiarezza

Avvocato Militare Infodivise

Il discorso sul reato militare non è completo se, dopo aver affrontato il problema dei rapporti tra reato militare e reato comune, non si affronta anche il problema della differenza tra reato militare e infrazione (o trasgressione) disciplinare militare. 

  • E’ «reato militare», il comportamento sanzionato con una penadalla legge penale miliare. 
  • E’ «infrazione disciplinare», il comportamento, non costituente reato, sanzionato con mere punizioni disciplinari

La correlazione tra illecito penale e illecito disciplinare è, nel diritto militare, assai più stretta che in altri settori dell’ordinamento. E’ noto, infatti, che l’ordinamento penale militare si è sviluppato da un originario codice disciplinare, attraverso una evoluzione nella quale è andata via via emergendo la distinzione tra infrazione disciplinare e reato, tra sanzione disciplinare e sanzione penale.

  •  Alcuni considerazioni:

Sulla base di quali criteri può essere oggi delineata la differenza tra il reato militare e l’infrazione disciplinare ?

L’infrazione disciplinare attiene essenzialmente alla disciplina, mentre il reato militare attiene essenzialmente al servizio: ma non si è riusciti a superare in modo convincente la difficoltà derivante dal fatto che vi sono reati militari che attengono direttamente alla disciplina (ad esempio, l’insubordinazione) e infrazioni disciplinari che attengono direttamente al servizio (ad esempio, le negligenze nell’adempimento del proprio dovere).

Inoltre, mentre il diritto disciplinare si occupa di fatti che contravvengono a regole di condotta del consorzio militare e turbano soltanto l’ordine interno di quest’ultimo, la norma penale militare incrimina ipotesi di lesione dell’ordinamento giuridico generale dello Stato o comunque ipotesi di lesione dell’ordinamento gerarchico delle Forze Armate, inteso nella sua unità istituzionale e nel suo rapporto con l’ordinamento dello Stato.

Non si è comunque riuscito a superare in modo convincente la difficoltà derivante dal fatto che l’art. 260 c.p.m.p. prevede, attraverso l’istituto della richiesta, la possibilità di perseguire certi reati militari con la mera punizione disciplinare anziché con la sanzione penale., vanificando in tal modo l’asserita differenza tra i due tipi di illecito.

Nell’ambito dell’Ordinamento militare[1] l’illecito disciplinare è descritto con indicazione molto sommaria dall’articolo 1352 che stabilisce: «Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo». Ogni violazione dei doveri del servizio o della disciplina costituisce trasgressione disciplinare militare, soggetta a sanzioni amministrative (sanzioni di stato, quali la perdita del grado per rimozione o retrocessione, la sospensione disciplinare dall’impiego o dalle funzioni del grado; sanzioni di corpo quali il richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna e consegna di rigore).

Ma la violazione dei doveri del servizio (ad esempio, le negligenze nell’adempimento del proprio dovere) o della disciplina (ad esempio, la insubordinazione) può costituire anche reato: in tal caso essa potenzialmente va soggetta ad una duplice sanzione: quella disciplinare e quella penale. 

Il campo delle trasgressioni meramente disciplinari, che cioè non costituiscono reato è peraltro molto vasto, essendo numerosi i doveri di servizio e di disciplina imposti ai militari, la cui violazione è repressa solo in via disciplinare.

Una cosa è certa: mentre nel reato militare soggetto attivo può essere, in certi casi, un non-militare, nell’infrazione disciplinare soggetto attivo è sempre necessariamente un militare.

[1] Codice dell’Ordinamento militare (D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010)

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