“Prevale la tutela della salute pubblica”: il finanziere perde la battaglia al Tar

Guardia di finanza Avvocato militare infodivise
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Il tema è di quelli che ancora spaccano le famiglie e frantumano le amicizie: l’obbligo vaccinale, imposto ad alcune categorie di lavoratori per arginare i contagi da Covid.

Obbligo contestato da un finanziere no vax in forze alla caserma di corso Garibaldi che, sospeso dal comandante provinciale, ha trascinato il ministero dell’Economia davanti al Tar (quello del Lazio perché il Tribunale di Brescia si è dichiarato territorialmente incompetente).

Com’è andata? Gli ha detto male, i giudici amministrativi hanno respinto il suo ricorso, smontando una per una le tesi attorno alle quali è costruito.

La sospensione era scattata lo scorso 4 gennaio, quando il finanziere no vax era stato inchiodato all’evidenza della sua inosservanza dell’obbligo (valido per «il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico» secondo il decreto legge 44 del 2021). Basta stipendio, quindi, ma senza conseguenze disciplinari e con il diritto a conservare il posto.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Costituzione italiana, risoluzioni, regolamenti, ordinanze: il finanziere si appella a un lungo elenco di articoli e decisioni. Tra i tanti, pure la normativa europea che vieta qualsiasi «indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica».

A sostenere che la campagna vaccinale anti-Covid questo è, una sperimentazione clinica, in spregio alla legislazione comunitaria. Che poi, rivendica il militare, almeno l’«assegno alimentare, che si riferisce al minimo vitale per sé e per la propria famiglia» gli dovrebbe essere garantito, come previsto dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. Insomma, secondo il finanziere disobbediente, ce ne sarebbe a sufficienza per scomodare sia la Consulta sia la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Pubblicata nelle scorse settimane, la sentenza del collegio del Tar del Lazio è articolata e inanella una serie di commi, previsioni e riferimenti normativi nei quali è facile perdersi. In sintesi un po’ radicale, i giudici sottolineano che il tema del ricorso non può essere ricondotto a una questione «di mera rilevanza lavoristica», perché l’obbligo vaccinale traduce una misura urgente per fronteggiare la pandemia.

In nome, quindi, di un interesse pubblico prevalente – la tutela della salute collettiva – a cui le «condotte umane» devono conformarsi. Nell’esercizio dell’attività lavorativa, certo, ma non solo.

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Le conseguenze per il lavoratore refrattario all’obbligo rappresentano comunque «l’applicazione di una misura di carattere cautelare e temporaneo (sospensione della retribuzione, di compensi ed emolumenti), direttamente correlata alla persistenza della scelta volontaria del militare di violare l’obbligo vaccinale». Altra cosa è l’assegno alimentare, riconosciuto in caso di procedimenti disciplinari che, anche volendo, gli incolpati non potrebbero bloccare.

E la Consulta? Si è già pronunciata, e più volte, rispetto al tema dell’obbligo vaccinale, dichiarandolo «non incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione, se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche quello degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione dell’autodeterminazione del singolo». Insomma, niente da fare per il militare sospeso dal comando di Mantova.

E adesso che succede? Scaduto il 15 giugno, l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine non è stato più prorogato. Gli stipendi persi, però, non tornano più. —

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