Poliziotto sospeso dal servizio e senza stipendio per non essersi vaccinato: il Tar Umbria ordina il pagamento dell’assegno alimentare

poliziA di Stato

Agente di Polizia sospeso dal servizio e senza stipendio per non essersi vaccinato, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dispone con un decreto che venga pagato almeno il cosiddetto “assegno alimentare”.

Il poliziotto, difeso dall’avvocato Savina Caproni, si è rivolto al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa fino “all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

L’agente ha chiesto anche la condanna del Ministero dell’Interno “al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ingiustamente arrecati al ricorrente a seguito dell’illegittima sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa al medesimo applicata”, la ricollocazione in congedo straordinario retribuito e il ripristino dell’erogazione dello stipendio o indennità spettanti.Secondo i giudici amministrativi, però, il provvedimento di sospensione è stato “adottato nell’attualità di una posizione di aspettativa disposta ex lege” per assistenza a persona affetta da handicap grave e che “la documentazione offerta a supporto non è costituita da formale provvedimento attuativo del diritto previsto da detta legge, bensì da un prospetto peraltro non firmato, meramente organizzativo delle modalità del servizio”.

Il Ministero, però, sulla ricollocazione dell’agente in congedo straordinario retribuito “ha il dovere di provvedere seppur a scadenze periodiche” e che in “assenza di tale provvedimento, la sospensione dello stipendio o indennità spettanti (conseguente alla sospensione dal servizio) integra un pregiudizio imminente e grave su presupposti giuridici da verificare in sede collegiale, privando il ricorrente dei mezzi di sostentamento senza disporre per contro alcuna provvidenza minimale provvisoria”.

Siccome “la scadenza prossima retributiva cade anteriormente alla camera di consiglio utile ai sensi di legge per la trattazione collegiale della domanda cautelare”, i giudici amministrativi hanno disposto il pagamento dell’assegno alimentare per le necessità quotidiane rinviando la trattazione del caso alla camera di consiglio del 29 marzo 2022.

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