Un agente della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Sanremo, ha fatto ricorso al Tar ligure contro il ministero della Giustizia dopo essere stato sanzionato per l’uso improprio della divisa durante una simulazione di posto di blocco stradale.
La sanzione è stata emessa per la presunta violazione dell’articolo 4 del d.lgs 30 ottobre 1992, numero 449. Nonostante il ricorso del poliziotto, gli giudici del Tar hanno respinto la richiesta, confermando la correttezza della sanzione.
La situazione ha avuto origine quando l’assistente capo coordinatore ha partecipato a una videoregistrazione vicino alla sua abitazione, successivamente diffusa su TikTok dal figlio minorenne. La sanzione disciplinare è stata inflitta dal Provveditore regionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Il ricorso dell’agente della polizia penitenziaria contro la sanzione per l’uso improprio dell’uniforme durante una simulazione di posto di blocco è stato respinto dal Tar ligure. Il video in questione mostrava il ricorrente sovrintendere a un posto di blocco fittizio, chiedendo documenti e rilasciando indicazioni al conducente dell’auto fermata.
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L’Amministrazione penitenziaria ha considerato l’utilizzo improprio dell’uniforme una violazione delle disposizioni sull’impiego del personale, ritenendo che il video potesse ledere il prestigio dell’Amministrazione. Gli giudici hanno sottolineato che l’intento diffamatorio è irrilevante ai fini della sanzione, poiché l’agente è stato sanzionato per l’uso improprio dell’uniforme indipendentemente dallo scopo specifico della sua condotta.
Il ricorrente aveva sottolineato il carattere goliardico e non denigratorio del video, ma i giudici hanno respinto l’argomentazione, confermando la validità della sanzione. La contestazione riguardante l’uso dei social network attraverso il figlio è stata considerata irrilevante, poiché l’agente è stato sanzionato per l’uso improprio dell’uniforme, indipendentemente dai canali utilizzati.