Polizia Penitenziaria: mancato trasferimento di un agente, il Tar del Lazio accoglie il ricorso

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Accolto dal Tar del Lazio il ricorso di un agente della polizia penitenziaria contro il ministero della giustizia. In servizio a Mammagialla dal 2005, dove era giunto dalla “sede disagiata” di Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, aveva chiesto il trasferimento a Campobasso nell’ambito della cosiddetta “mobilità a domanda” del personale di polizia penitenziaria “ruolo agenti-assistenti, sovrintendenti, ispettori” per gli istituti penitenziari ed istituti penali per minorenni.

L’agente aveva presentato il 26 ottobre 2021 domanda di mobilità in virtù dell’apertura dei termini per l’interpello nazionale anno 2021, dopo di che,  il 15 aprile 2022, gli era stata notificata la graduatoria provvisoria con punteggio di 82,5 per la sede di Campobasso (prima sede prescelta) e di 80,5 per le sedi di Isernia (seconda sede prescelta) e Larino (terza sede prescelta), dalla quale emergeva, secondo il poliziotto, “una forte discrasia rispetto alla graduatoria del precedente interpello 2019, ove era risultato vincitore della sede di Campobasso con il punteggio di 91,12 (invece di 82,5)”.

Il successivo 21 giugno 2022 gli era stata poi notificata la graduatoria definitiva per l’interpello 2021 che nuovamente gli attribuiva, erroneamente, il punteggio di 82,50 per la sede di Campobasso, così collocandolo al numero 27 della graduatoria medesima.

In data 6 agosto 2021 era intervenuto un nuovo provvedimento del capo del dipartimento, recante nuovi criteri di valutazione, secondo il quale “spettano per ciascun anno numero 3 punti”, disponendo al successivo comma “il punteggio di cui al comma 1 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda”.

“Con l’entrata in vigore del citato provvedimento – contesta la difesa nel ricorso al Tar – in maniera del tutto illegittima, per la prima volta l’interessato aveva ingiustamente subito la decurtazione di ben 27 punti (3 punti per ognuno dei 9 anni di servizio) per gli anni prestati presso la sede disagiata di Porto Azzurro, per la quale non gli era stato riconosciuto nessun punteggio, pur non avendo mai ottenuto alcun trasferimento, ad esclusione di quello del 2005 quando dalla sede di Porto Azzurro era stato trasferito a Viterbo”.

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Secondo il penitenziario “appariva quindi evidente che l’amministrazione resistente aveva applicato retroattivamente le nuove regole, travolgendo la validità e la portata di una condizione acquisita al foglio matricolare”, con relativo “eccesso di potere per sviamento dal fine e disparità di trattamento”,

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’agente ha quindi impugnato i provvedimenti con i quali era stato disposto il trasferimento del personale in base alla graduatoria dell’interpello del 2021 impugnato con ricorso principale, nonché il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del trasferimento da mobilità ordinaria proposto per le sedi di Isernia e Larino in data 20 luglio 2022.  

Sedi per le quali aveva nel frattempo proposto istanza di revoca della domanda di trasferimento, al fine di scongiurare una possibile assegnazione che gli avrebbero comportato notevoli disagi anche in relazione alle condizioni della moglie disabile, ricevendo ciononostante, il 20 settembre 2022, la notifica del provvedimento di rigetto in ragione di altro provvedimento mai conosciuto, con il quale era stato trasferito.

Lo scorso 5 aprile il ricorso è stato giudicato fondato, risultando “meritevole di positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso, mediante il quale parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati perché emessi in ragione della applicazione retroattiva delle regole previste dal nuovo provvedimento del capo dipartimento del 2021, ai sensi del quale il punteggio ottenuto per aver prestato servizio presso una sede disagiata rileva per un solo trasferimento”.

Fonte: www.tusciaweb.eu

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