Una vicenda dai contorni poco chiari quella che visto come protagonista involontario un ispettore della polizia di stato (all’epoca dei fatti sovrintendente capo) che è stato trasferito dalla questura di Pescara a quella di Teramo in quanto ritenuto l’autore di esposti anonimi recapitati il 12 aprile 2018 con proiettili calibro 9×19 “parabellum” alle redazioni di due quotidiani locali.
Per questa ragione venne convocato dai vertici della questura e gli venne comunicato di essere sottoposto a indagini e la decisione del trasferimento alla questura di Teramo per opportunità e incompatibilità ambientale. Fatti che risalgono al 22 gennaio del 2019.
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Come riporta ilpescara.it, l’ispettore chiese l’opportunità di essere trasferito al commissariato di Atri, facente sempre parte della questura di Teramo, visto che aveva la legge 104 per la madre malata a Pescara, poi deceduta ad aprile 2023 senza che il figlio abbia potuto assisterla come avrebbe meritato.
Ma la richiesta è caduta nel vuoto anche dopo che l’inchiesta penale, nel mese di giugno del 2022, si sia conclusa con l’assoluzione in primo grado nel tribunale del capoluogo adriatico. Sentenza poi passata in giudicato visto che nessuno ha presentato ricorso in appello.
A difendere l’ispettore è l’avvocato Giulio Cerceo. Dopo l’assoluzione inoltre il ministero dell’Interno non ha deciso di reintegrare nella questura pescarese l’ispettore. Ma dovrà farlo adesso dopo la sentenza del Tar per l’Abruzzo che annullato il provvedimento di trasferimento smontando di fatto l’impianto accusatorio e le indagini condotte dalla squadra mobile.
La sentenza del Tar
Come si legge nella sentenza del tribunale amministrativo regionale «il provvedimento è censurato per motivi di manifesta irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità rispetto ai presupposti addotti ai fini della sua adozione in quanto: l’amministrazione, in sede procedimentale, ha attribuito al ricorrente la paternità degli scritti anonimi sulla base di una perizia grafica condotta senza aver acquisito un saggio comparativo, le cui conclusioni sono peraltro smentite da una perizia prodotta in sede procedimentale.
Sempre nella sentenza si legge: «La necessità del trasferimento da Pescara a Teramo viene individuata in esigenze di servizio e nel grave nocumento arrecato dalle condotte addebitate al ricorrente “all’immagine e al prestigio dell’amministrazione facendo venir meno nei suoi confronti, da parte dei colleghi, superiori e magistratura quella indispensabile fiducia di cui deve godere ogni appartenente alla polizia di Stato” benché: la vicenda non abbia avuto alcuna diffusione; nella questura di Teramo il ricorrente sia stato destinato a svolgere mansioni prive di professionalità e a carattere demansionatorio, non già per esigenze di servizio dell’ufficio; asserire che la magistratura subisca un nocumento per il fatto di indagare sulla rilevanza penale di tali condotte significa ammettere un pregiudizio in danno del ricorrente, prima che ne sia accertata la colpevolezza».
La motivazione del Tar
Secondo i giudici del tribunale amministrativo regionale «appare innanzitutto errata la motivazione del mancato accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente in sede procedimentale di essere trasferito ad Atri, comune più prossimo alla sua residenza e compreso nel distretto della questura di Teramo, tale quindi da garantirne la rimozione fisica e funzionale dal precedente ambiente lavorativo. L’amministrazione resistente (il ministero dell’Interno, ndr) ha infatti motivato il diniego “stante la breve distanza dal luogo ove si sono svolti i fatti”».
«Ancor più definito», si legge ancora nella sentenza, «appare il profilo di illogicità della decisione in quanto fondato sulle risultanze di una perizia grafica che attribuisce gli scritti anonimi al ricorrente e, tuttavia, riconosce come “facilmente mistificabile” la scrittura in stampatello degli stessi oggetto di comparazione con i verbali redatti in stampatello dal ricorrente.
Ebbene tale rilievo contenuto in detta perizia, che, vale osservare, costituisce l’unico presupposto oggettivo dell’impugnato trasferimento, unitamente all’esito, diametralmente opposto, cui è pervenuta la perizia allegata dal ricorrente in sede procedimentale, avrebbe giustificato, secondo un criterio razionale, che esige la soluzione di antinomie fattuali, un supplemento di indagine o l’espressione di una motivazione tale da giustificare, cionmonostante, la decisione assunta».
Accoglimento del ricorso
Dunque il Tar ha accolto il ricorso e condannato il ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali e ordina che la sentenza venga eseguita dunque con il ritorno dell’ispettore nella questura di Pescara. Ispettore che dice di essere stato massacrato da questa vicenda e che farà causa al ministero per il risarcimento dei danni subiti.