Picchia e maltratta moglie, degradato ex maresciallo capo della guardia di finanza

Guardia di finanza Avvocato militare Infodivise

Un anno e quattro mesi di reclusione per avere picchiato e maltrattato la moglie, degradato ex maresciallo capo della guardia di finanza.

È stato bocciato il 5 aprile dal Tar del Lazio il ricorso con cui il sottufficiale chiedeva l’annullamento della sanzione disciplinare della perdita del grado (e la conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito senza alcun grado) disposta il 24 maggio 2022 dal comando interregionale dell’Italia centrale.

Una decisione frutto dell’inchiesta a carico del sottufficiale comunicata all’ex maresciallo il 19 novembre 2021 dal nucleo di polizia economico finanziaria di Viterbo, conclusasi l’11 gennaio 2022 con la proposta di deferimento al giudizio della commissione di disciplina, che ha deciso per la “non meritevolezza” a conservare il grado.

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Il finanziere era finito sotto processo penale nel settembre 2012 davanti al tribunale di Velletri, la cui sentenza di condanna a un anno e 4 mesi in primo grado è stata confermata il 21 gennaio 2020 dalla corte d’appello di Roma, non impugnata e irrevocabile dal 9 luglio 2020.

Nelle motivazioni della decisione del Tar del Lazio viene evidenziata la “gravità della condotta dal punto di vista disciplinare”, ritenuta suscettibile di aver arrecato” gravissimo nocumento all’immagine ed al prestigio della guardia di finanza, al cospetto dell’autorità giudiziaria, investita di una incresciosa vicenda, dalla quale è scaturito un procedimento penale a carico di un ‘finanziere’, conclusosi con una condanna ad anni uno e mesi 4 di reclusione, nonché dinanzi ad altra forza di polizia, al superiore interesse pubblico, non essendo ammissibile che l’amministrazione annoveri quale appartenente al corpo un militare che abbia posto in essere tali censurabili comportamenti (… ) ulteriormente rimarcandosi come la condotta posta in essere dall’interessato (…) in assoluta antitesi con i principi di lealtà, correttezza e rettitudine che, assunti con il giuramento, devono contraddistinguere l’operato di ciascun appartenente al corpo e che dovevano, quindi, costituire patrimonio primario ed indefettibile dell’interessato (…) denoti inevitabilmente una assoluta incompatibilità dello stato giuridico perché ha dimostrato di possedere pessime qualità morali e di carattere”.

“Quanto alla motivazione della sanzione disciplinare – si legge nella sentenza – il collegio osserva come l’amministrazione abbia, in maniera adeguatamente esaustiva, corredato la determinazione con idoneo apparato motivazionale, dimostrando di ritenere, con riguardo ai fatti irrevocabilmente accertati in sede penale, che la condotta del ricorrente sia incompatibile con il mantenimento dello status di appartenente al corpo della guardia di finanza”. Fonte: Tusciaweb.it

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