Permesso di soggiorno revocato dopo le condanne: il Tar obbliga la Questura a valutare nuovamente la posizione del cittadino straniero

Avvocato Militare
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La sentenza obbliga la questura a valutare nuovamente la posizione del cittadino straniero che vive e lavora in Italia da oltre 10 anni: l’inserimento lavorativo e familiare può superare il vincolo della pericolosità sociale.

Non basta affermare la pericolosità sociale di uno straniero per revocare il permesso di soggiorno, occorre anche valutare l’inserimento familiare e quello lavorativo che, quando rappresentano elementi tanto radicati, superano la gravità di una fedina penale pesantemente macchiata. E’ quanto dice una sentenza del Tar della Toscana che ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro la prefettura e la questura che lo scorso febbraio avevano revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo “a causa di condanne penali e applicazione di misure di sicurezza”.
L’uomo, assistito dall’avvocato Arianna Baldi, si è opposto alla decisione sollevando un solo motivo: “il provvedimento è stato adottato senza in alcun modo valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo come invece prevede la legge”.

A sostegno della sua tesi, l’uomo ha dimostrato di risiedere in Italia da più di 10 anni e di avere un lavoro; non solo: ha anche considerato che, se proprio la questura non voleva mantenere il permesso di soggiorno di lungo periodo, avrebbe potuto sostituirlo con un permesso di soggiorno ordinario. Come dire: se proprio un provvedimento deve essere preso, che sia una via di mezzo.
I giudici amministrativi hanno sottolineato il fatto che il cittadino straniero non ha contestato i reati e le misure di sicurezza che gli sono state addebitate e sulla cui base è scaturito il giudizio di “pericolosità sociale”, quanto il fatto che la questura “non ha effettuato quell’ulteriore attività valutativa che la norma impone, cioè la presa in considerazione anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Un punto, quest’ultimo, in linea con i dettami europei secondo i quali tali elementi possono essere ritenuti rilevanti e prevalenti.
“In questo caso – la sentenza del Tar – l’attività valutativa è del tutto mancata, essendosi la questura di Prato limitata ad evidenziare la sussistenza di reati e misure di sicurezza a carico del cittadino”.
Ecco che il provvedimento di revoca è stato ritenuto illegittimo; la questura dovrà ora esaminare nuovamente la posizione dell’uomo e procedere ad una ulteriore valutazione sulla pericolosità sociale.

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