Pensioni, Ok all’aliquota del 2,44% per la Polizia di Stato e Penitenziaria, ma niente arretrati – La circolare

pensioni ART 54

Anche il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 ha diritto ad una quota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata sino alla predetta data (in luogo del precedente 2,33% riconosciuto sino ad oggi). Lo conferma l’INPS nella Circolare n. 44/2022 recependo l’articolo 1, co. 101 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) con il quale il Governo applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile le decisioni n. 1 e 12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in merito all’interpretazione dell’articolo 54 del Dpr n. 1092/1973.

Aliquota del 2,44%

Le due sentenze, come noto, hanno sancito il principio secondo il quale al personale militare (Esercito, Marina ed Aeronautica) e le forze ad esso equiparate (Carabinieri e GdF) vada applicato un coefficiente di rendita pensionistica pari al 2,44% della base pensionabile per ogni anno di anzianità utile maturato al 31.12.1995 (l’Inps, invece, attribuiva una quota di rendimento del 2,33% per ogni anno di anzianità utile). La novità riguarda il personale con meno di 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995 (rectius: 17 anni, 11 mesi e 29 giorni), cioè che ha una pensione liquidata con il sistema di calcolo cd. misto. Le due decisioni hanno trovato diretta applicazione anche per il personale operativo dei vigili del fuoco atteso il rinvio espressamente operato dall’articolo 61 del Dpr n. 1092/1973 al predetto articolo 54 del citato Dpr n. 1092 ma non per il personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile (cioè Polizia di Stato e Penitenziaria) per il quale la legge n. 121/1981 nulla disponeva in tal senso.  

Forze di Polizia

Sul punto è intervenuto, pertanto, l’articolo 1, co. 101 della citata legge n. 234/2021 che ha esteso anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturato al 31.12.1995 se l’anzianità alla predetta data è inferiore a 18 anni. La disposizione, in sostanza, si tramuta in un leggero incremento della pensione per il personale in possesso di anzianità assicurativa al 31.12.1995 (tanto maggiore al crescere dell’anzianità presente alla predetta data). Ovviamente l’aumento si riverbera anche sul beneficio dei cd. sei scatti.

No ad effetti retroattivi

La norma, spiega l’INPS, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e troverà applicazione sia per le (nuove) prestazioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per le prestazioni liquidate entro il 31 dicembre 2021 (cioè per il personale già in pensione). Ai pensionati interessati nella ricostituzione del trattamento pensionistico la prestazione sarà riliquidata d’ufficio (non serve domanda) ma non saranno corrisposti arretrati sui ratei maturati entro il 31 dicembre 2021. Ciò perché – secondo l’INPS – non si tratta di norma di interpretazione autentica e, pertanto, ha efficacia ex nunc, dalla data di entrata in vigore della norma (a differenza, invece, di quanto stabilito per il personale militare e categorie equiparate).

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