Pensioni: pubblicati i nuovi coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026. Pensioni più povere

Pensioni nuovi coefficienti trasformazione

Pensioni nuovi coefficienti trasformazione – Rivisti al ribasso i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione nel regime pubblico obbligatorio dal 1° gennaio 2025. La riduzione sarà compresa tra l’1,5% ed il 2,18% a parità di età anagrafica rispetto all’attuale biennioLa novità arriva dal decreto del ministero del lavoro n. 436/2024, che fissa i coefficienti di trasformazione applicabili nel biennio 2025/2026.

Pensioni nuovi coefficienti trasformazione

Con il decreto 436/2024 sono stati rivisti i coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026 e presentano cifre più basse rispetto a quelle previste per il biennio 2023-2024 che tuttavia erano state pesantemente inquinate dall’effetto Covid.

Coefficiente di trasformazione pensioni quota contributiva
Età del congedo2023-20242025-2026
574,270004,20400
584,378004,30800
594,493004,41900
604,615004,53600
614,744004,66100
624,882004,79500
635,028004,93600
645,184005,08800
655,352005,25000
665,531005,42300
675,723005,60800
685,931005,80800
696,154006,02400
706,395006,25800
716,655006,51000

Essendo operativi nel sistema contributivo i coefficienti trovano applicazione nei confronti:

  • Dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995;
  • Dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che optano per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo;
  • Dei lavoratori nel sistema misto 1996, cioè che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, sono soggetti al calcolo contributivo solo a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 alla decorrenza della pensione;
  • Dei lavoratori nel sistema misto 2012, cioè che hanno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, sono soggetti al calcolo contributivo solo a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 alla decorrenza della pensione;

Non ci sono effetti, invece, per quanto riguarda i soggetti con decorrenza della pensione compresa entro il 31 dicembre 2024.  

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