Ottime novità per le pensioni del personale che appartiene alla Polizia di Stato ed a quella Penitenziaria che si vedranno riconoscere alcuni arretrati dovuti dall’Inps.
Cosa cambia adesso
La misura è valida per tutti coloro i quali avranno prestato servizio prima del 1996 e per meno di 15 anni. Spetteranno a loro le somme dovute dall’Ente secondo una sentenza della Corte dei Conti che riconosce un trattamento migliore sui contributi versati nel sistema retributivo prima del ’96 rispetto a quanto aveva calcolato l’Inps fino a questo momento. Questa decisione sarà contenuta nella nuova Legge di Bilancio dal gennaio 2022. Tutto ciò è accaduto grazie alle contestazioni di alcuni contribuenti che avevano notato come l’Inps avesse trattato in maniera diversa i contributi versati fino al 1995 pari al 2,33% per chi avesse lavorato meno di 15 anni.
Cosa dice la sentenza
Con la sentenza numero 12 del 2021, invece, i giudici contabili hanno stabilito che il rendimento che spetta ai cittadini sulla parte contributiva che viene versata deve è essere uguale per tutti. In questo modo, quindi, è stato ricalcolato con la misura del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva come riporta una parte di sentenza pubblicata da Investireoggi. “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
Il ricalcolo dell’aliquota
Cosa è successo, in pratica? Che l’Inps fino a questo momento aveva applicato l’aliquota del 2,44% dei contributi solamente al personale della Polizia che aveva accumulato più di 15 anni di versamenti prima del 1996. Con la sentenza, invece, la Corte dei Conti ha stabilito che la stessa aliquota si debba applicare anche a chi ha lavorato qualche anno in meno.
Sotto questo aspetto, bisogna ricordare come “il personale di polizia che cessa dal servizio con un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni gode di un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995”. La situazione cambia, invece, se il poliziotto finisce il suo servizio a causa del raggiungimento d’età ma senza aver toccato l’anzianità minima che è di 20 anni: a quel punto si avrà un’aliquota più bassa pari al 2,20% per ogni anno di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995.