Il collocamento in ausiliaria per i militari rappresenta un viatico per ottenere una pensione più alta. Di fatto il militare che va in pensione al raggiungimento dell’età ordinamentale con almeno 40 anni di servizio, ha il diritto di essere collocato in ausiliaria.
Si tratta di un periodo transitorio durante il quale il militare, in alternativa al congedo in riserva, può dare la propria disponibilità per essere richiamato in servizio per un periodo massimo di 5 anni. Questo incide sulla pensione che è ricalcolata al termine del periodo in ausiliaria. Non tutti vi possono, però, accedere indistintamente.
Niente ausiliaria per i riformati
Il personale militare che durante il servizio attivo è riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può transitare in ausiliaria. L’idoneità psico-fisica – sostiene l’Inps – è condizione essenziale ed imprescindibile ed occorrente per l’accesso a tale posizione.
Anche chi è già transitato in ausiliaria può perdere il diritto qualora vengano meno i requisiti psico-fisici richiesti. Lo stesso dicasi per i militari che decidono di interrompere anticipatamente il servizio prima del raggiungimento dell’età ordinamentale indipendentemente dall’idoneità o meno.
Della questione se ne è occupata anche la Corte dei Conti d’Appello che in una recente sentenza ha confermato come non spettante, al militare riformato, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.
Il collocamento in ausiliaria, come funziona
Il collocamento in ausiliaria è un diritto riservato al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza.
L’istituto scaturisce da una vecchia legge del 1954, la numero 113, che inizialmente riservava tale opzione solo alla categoria degli ufficiali. Ma che a partire dal 1983 è stata estesa anche ai sottufficiali e ai militari di truppa.
Ma in cosa consiste esattamente il collocamento in ausiliaria? Si tratta di periodo transitorio durante il quale il militare può essere richiamato in servizio in circostanze di necessità e urgenza. Il collocamento in ausiliaria avviene in alternativa al congedo a riserva e può durare al massimo 5 anni.
In sostanza è come una specie di reperibilità obbligatoria in caso di necessità fino al 65 esimo anno di età per chi è congedato 60 anni. Per gli ufficiali l’età limite ordinamentale può salire fino a 70 anni, in base al grado ricoperto al momento del congedo.
Di quanto aumenta la pensione
Il diritto al transito in ausiliaria si acquisisce alla maturazione dei requisiti pensionistici riservati al personale militare. Cioè al raggiungimento dell’età ordinamentale dei 60 anni per la maggior parte di essi (qualche anno in più per i graduati), alla maturazione di almeno 40 anni di servizio effettivo o al conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità.
Al militare che transita in ausiliaria spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico che spetta al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente, a quella posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria il carabiniere ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del “moltiplicatore”. In altre parole avviene un incremento del montante contributivo (d.lgs. n. 165/1997) che fa salire l’importo della pensione.