Pensioni, in arrivo a marzo la rivalutazione e gli arretrati
L’Inps erogherà a marzo la rivalutazione e gli arretrati per le pensioni superiori a 2.101,52 euro (pari a quattro volte il minimo). Lo ha precisato l’Istituto in una nota nella quale ricorda che per gli assegni fino a questa cifra si era erogata già da gennaio la rivalutazione rispetto all’inflazione del 100%.
“Dal 1° gennaio – si legge nel testo – l’Inps ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento, nell’anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o uguale a 2.101,52 (quattro volte il trattamento minimo)”.
E gli altri pensionati?
“Nel mese di marzo 2023, l’Inps procederà ad attribuire la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento, come previsto dall’art. 1 comma 309 della legge di bilancio. Nel mese di marzo saranno inoltre posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023″, prosegue la nota.
Significa, appunto, che a marzo saranno corrisposti anche gli arretrati. Chi ha un reddito tra le quattro e le cinque volte il minimo lo vedrà rivalutato in una misura pari all’85% del 7,3%, cioè del 6,205%. Mentre chi conta su un reddito da pensione tra le cinque e le sei volte il minimo (da 2.626,91 a 3.152,28 euro) riceverà solo il 53% dell’inflazione pari a una rivalutazione del 3,869% .
Le percentuali di rivalutazione
Le percentuali di rivalutazione scendono all’aumentare dell’importo della pensione (insieme dei redditi pensionistici) fino ad arrivare ad appena il 32% di rivalutazione per chi ha assegni superiori a 10 volte il minimo (5.253,81 euro al mese) con il recupero rispetto all’aumento dei prezzi del 2,336%. Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, sottolinea l’Inps, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da enti diversi dall’Inps e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’Inps.
Sono escluse però le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente.
Sono escluse da questa perequazione anche le prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri.
Sono infine escluse dalla perequazione le prestazioni di accompagnamento a pensione come l’Ape sociale, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata