L’indennità di buonuscita (IBU) è un Trattamento di Fine Servizio (TFS) che consiste in una somma di denaro che spetta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro con lo Stato, che nel caso dei dipendenti pubblici rappresenta il datore di lavoro.
In un precedente pezzo abbiamo parlato delle novità per la riliquidazione del TFS per il personale militare in ausiliaria. Ora, concentriamoci su come si calcola l’indennità di buonuscita per il personale delle Forze armate con il simulatore Inps.
Chi ne ha diritto
La buonuscita è destinata ai dipendenti pubblici e ai dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico (art. 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165) che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.
A chi è stato assunto con contratto indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, si applica il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Come si calcola l’indennità di buonuscita
L’importo della buonuscita che il personale in quiescenza andrà a percepire, si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, compresa la tredicesima, percepita alla cessione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo.
Si considera come anno intero la frazione di anno superiore ai sei mesi; mentre, quella pari o inferiore a sei mesi non viene presa in esame per il calcolo.
Dal 1° maggio 2014, per tutti i dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può essere superiore a 240.000 euro.
Come viene pagata
Il pagamento dell’indennità di buonuscita è disposto:
- In un unico importo annuale se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- In due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo); la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- In tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all’importo residuo. Il secondo e terzo importo sarà pagato rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.
Come si ottiene
Il Trattamento di Fine Servizio è corrisposto d’ufficio, quindi il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ricevere la prestazione una volta in quiescenza.
Le somme spettanti verranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall’interessato, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale.
Cos’è la prescrizione del diritto
Il diritto all’indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.
Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l’intenzione di avvalersi del diritto.
Servizi valutabili
Ai fini dell’indennità di buonuscita sono utili i servizi:
- Di ruolo;
- Non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo;
- Ricongiunti, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
- Ricongiunti, ai sensi dell’articolo 28, legge 29 gennaio 1986, n. 23 (personale docente e non docente delle università statizzate) e dell’articolo 4, comma 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 (professori e ricercatori delle libere università);
- Resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini previdenziali;
- Servizio militare di leva in corso o successivo al 30 gennaio 1987.
I servizi utili al conseguimento dell’indennità di Buonuscita danno luogo all’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Contributi
Per il conseguimento dell’indennità di Buonuscita, l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) comporta l’obbligo del versamento di un contributo stabilito nella misura del 9,6% della retribuzione utile considerata in ragione dell’80% e così ripartito: 7,10% a carico dell’ente e 2,5% a carico del dipendente.
Passaggio al Trattamento di Fine Rapporto
I lavoratori con diritto all’indennità di Buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di TFR.
Il valore dell’indennità di Buonuscita maturata fino a quel momento costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, a cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Come avviene la simulazione
Per avere la simulazione dell’importo dell’indennità di buonuscita che si andrà a percepire, occorre andare sul sito dell’Inps e accedere tramite SPID.
Per una corretta simulazione è bene tenere a mente che i militari delle Forze armate e dei corpi di Polizia in servizio permanente e continuativo sono iscritti alla Gestione ENPAS. Quindi, nel menù a tendina del simulatore bisogna selezionare ENPAS come cassa previdenziale.
Bisogna ricordarsi, inoltre, di cliccare “calcola” accanto al periodo di servizio prima di generare il prospetto con l’importo del TFS.
fonte: www.forzeitaliane.it