La Legge Fornero ha introdotto delle importanti novità rispetto alla pensione privilegiata per il personale del pubblico impiego. Nel dettaglio, con il decreto legge 201/2011, è stato abrogato qualsiasi istituto di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, con una sola eccezione: il personale appartenente alle Forze dell’Ordine.
Oggi, quindi, la pensione di privilegio nella Pubblica Amministrazione è concessa al solo personale appartenente a:
- Forze Armate: Esercito, Marina e Aeronautica;
- Forze di Polizia: ad ordinamento civile, quindi Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, e ad ordinamento militare, quindi Guardia di Finanza;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per questi vi sono due diverse tipologie di pensionamenti privilegiati (così come determinato dall’articolo 67 e successivi del Dpr 1092/1973): il tabellare e l’ordinario.
Entrambi prevedono che le infermità dipendenti da causa di servizio non siano suscettibili di miglioramento. Inoltre, queste non per forza devono aver comportato un’inabilità al servizio: potrebbe succedere, quindi, che un dipendente delle Forze dell’Ordine percepisca la pensione di privilegio senza risoluzione del rapporto di servizio.
Partiamo dal capire come funziona la pensione privilegiata ordinaria. Questa si basa sulla tabella A annessa al DPR 915/1978, in quanto:
- se le infermità o lesioni sono ascrivibili alla prima categoria spetta un trattamento sostitutivo della pensione pari al 100% della retribuzione pensionabile. Questa percentuale si riduce progressivamente come vedremo di seguito;
- 90% per infermità ascrivibili alla seconda categoria;
- 80% alla terza categoria;
- 70% alla quarta categoria;
- 60% alla quinta categoria;
- 50% alla sesta categoria;
- 40% alla settima categoria;
- 30% all’ottava categoria.
Ci sono poi delle maggiorazioni a seconda dei singoli casi.
Ai militari di truppa e ai graduati che hanno contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale (compreso), spetta invece la pensione privilegiata tabellare qualora questi per causa di servizio abbiano subito una menomazione dell’integrità fisica.
L’importo di questa prestazione è fisso, in quanto è indicato dalle apposite tabelle; nel dettaglio, sono previste otto categorie con una pensione tanto maggiore quanto più è la gravità dell’infermità.
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