Multe e accertamenti fiscali: l’atto è nullo senza la ricevuta di ritorno sull’avvenuto deposito alle Poste

Avvocato militare infodivise
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È nullo l’avviso di accertamento notificato per posta se l’ufficio non dimostra l’espletamento del corretto iter notificatorio in caso di temporanea assenza del destinatario, producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (cosiddetta Cad) del plico contenente l’atto impositivo. Lo ha stabilito la Ctr del Piemonte con la sentenza 695/4/2022 (presidente Puccinelli, relatore Borgna).

L’anno scorso le Sezioni Unite hanno formulato l’innovativo principio di diritto per cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cassazione, Sezioni Unite, 10012/2021).

Nel caso della pronuncia in esame, il contribuente eccepiva in giudizio di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto impositivo e, in particolare, a causa della sua temporanea assenza, di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (Cad).

Secondo il contribuente, inoltre, era onere processuale dell’agenzia delle Entrate provare il contrario mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente la Cad, ma ciò non era, pacificamente, avvenuto: l’ente impositore si era limitato a produrre giudizialmente soltanto l’avviso di ricevimento della prima raccomandata (quella contenente l’avviso di accertamento notificando), con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell’avvenuta spedizione della seconda raccomandata prescritta dall’articolo 8 della legge 890/1982 (Cad).

Il collegio d’appello, ribaltando la decisione di primo grado, sulla base del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite nel 2021, ha stabilito che l’ufficio deve provare la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento che comunichi l’avvenuto deposito (Cad), producendo in giudizio l’avviso di ricevimento.

Nel caso in esame, vi è la prova della spedizione dell’accertamento con la cartolina di ricevimento, che evidenzia l’immissione nella cassetta postale (avviso non ritirato entro il termine di 10 giorni), ma non vi è anche la cartolina di ritorno della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (Cad). Pertanto, l’accertamento è nullo per difetto di notifica.

ilsole24ore.com

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