La Legge di Bilancio chiude – finalmente – l’annosa questione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973, con il quale si parla di aliquote retributive per il personale delle Forze di Polizia.
Nel dettaglio, d’ora in avanti al personale che alla data del 31 dicembre 1995 ha un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, “effettivamente maturati”, si applica – sempre in relazione alla specificità – un’aliquota di rendimento più alta rispetto a quella che veniva applicata dall’INPS fino a oggi, ossia pari al 2,33% nei primi 15 anni e dell’1,8% dal 1° al 20° anno.
La Legge di Bilancio 2022 semplifica il tutto fissando un’aliquota del 2,44%. Cosa cambia allora? Pensiamo a un appartenente alla Polizia di Stato che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato 13 anni di contributi: per il calcolo della pensione – secondo le regole del sistema retributivo – si fa una media delle migliori retribuzioni e ne viene riconosciuta una certa percentuale per ogni anno di lavoro.
Fino a oggi la percentuale sarebbe stata del 2,33%, per un totale dunque del 30,29% della retribuzione pensionabile. Con la novità apportata dalla Legge di Bilancio 2022, invece, l’aliquota di rendimento sale a 2,44%: nel caso di specie, su un totale di 13 anni di contributi, vorrebbe dire riconoscere il 31,72% della retribuzione pensionabile.Pensiamo ad esempio che a questo risulti una media di 40.000€ di retribuzione media lorda annua: nel primo caso avrebbe avuto diritto a 12.116€, mentre nel secondo a 12.688€, più di 500 euro in più l’anno.