Le Capitanerie di porto non possono ritenersi assimilabili alle Forze di polizia a ordinamento militare: sentenza del Consiglio di Stato

Capitanerie di porto sentenza del Consiglio di Stato

Capitanerie di porto sentenza del Consiglio di Stato – Con la sentenza n. 10397 del 27 dicembre 2024, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio della discrezionalità legislativa in materia di organizzazione amministrativa di Enti e Corpi. Tale discrezionalità include la possibilità di classificare un corpo come forza di polizia o forza armata, tenendo conto delle funzioni effettivamente svolte.

Il caso delle Capitanerie di Porto

Nella sentenza, si sottolinea che le Capitanerie di Porto non possono essere assimilate alle forze di polizia a ordinamento militare o civile. Esse costituiscono, infatti, uno dei corpi in cui è suddivisa la Marina Militare italiana, come stabilito dall’articolo 118 del Codice dell’ordinamento militare (dlgs 66/2010).

Sebbene le Capitanerie svolgano anche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, queste rappresentano solo una parte delle loro attribuzioni. Il loro ruolo include funzioni militari (art. 132), compiti dipendenti dal Ministero dei Trasporti (art. 134), dal Ministero dell’Ambiente (art. 135), dal Ministero delle Politiche Agricole (art. 136), e da altri dicasteri (art. 137).

Un confronto con l’Arma dei Carabinieri

La sentenza evidenzia che, sebbene possa sembrare naturale un parallelo tra le Capitanerie di Porto e l’Arma dei Carabinieri, quest’ultima ha subito un’evoluzione significativa nel tempo. Con il dlgs 66/2010, l’Arma è stata elevata al rango di forza armata con collocazione autonoma nel Ministero della Difesa, con funzioni di polizia a competenza generale e servizio permanente di pubblica sicurezza.

Questo cambio di status è avvenuto per volontà politica, un aspetto evidenziato dalla sentenza per distinguere le Capitanerie di Porto, che non hanno subito una trasformazione analoga.

Trattamento economico differenziato

La giurisprudenza costituzionale ha più volte legittimato un trattamento economico differenziato per il personale delle Forze armate e di polizia, in virtù dei rischi particolari legati alla difesa delle istituzioni e dell’ordine pubblico, anche in tempo di pace.

In questo contesto, il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti decisioni, come la sentenza n. 357 del 23 maggio 1986, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata inclusione degli ufficiali delle Capitanerie di Porto tra i beneficiari dell’indennità prevista per le Forze di polizia.

Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato conferma che le Capitanerie di Porto, pur svolgendo alcune funzioni di polizia, rimangono parte integrante della Marina Militare italiana. La discrezionalità del legislatore, esercitata in questo caso in modo ragionevole, tiene conto della natura complessiva delle attribuzioni del Corpo e ne esclude l’assimilazione alle Forze di polizia a ordinamento militare o civile.

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