Riportiamo l’articolo dal sito forzeitaliane.it, relativo alle indennità di trasferimento delle Forze Armate e di Polizia, aggiornate con il rinnovo contrattuale.
Il trasferimento del militare avviene quando è disposto un cambio della sede di lavoro e per questo motivo gli è riconosciuta una indennità, denominata appunto di trasferimento.
Occorre precisare un punto, ovvero quando viene riconosciuta l’indennità. Beneficia dell’indennità di trasferimento il personale in servizio permanente effettivo e i piloti di complemento in ferma dodecennale trasferito di autorità in un’altra sede di servizio posta in un Comune diverso da quello di provenienza.
Mentre, al personale volontario in ferma prefissata, l’indennità è riconosciuta solo se questi è coniugato.
Indennità di trasferimento: a chi spetta
L’indennità di trasferimento, denominata anche legge 100 (si riferisce ad una norma del 1987 poi abrogata), è una somma di denaro che viene riconosciuta al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale che sono trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.
A queste categorie compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi (art. 1 della legge n.86 del 2001).
Per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio, l’indennità di trasferimento è ridotta del 20%; mentre quello che non fruisce di un alloggio, può optare per il rimborso del 90% del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato.
L’indennità di trasferimento vale anche per i militari uniti civilmente con persone dello stesso sesso. E’ quanto previsto dalla legge n.76 del 2016 (art 1, comma 20) che recita:
“al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Indennità di trasferimento: le cifre
Nel rinnovo contrattuale 2019-2021 vi è un paragrafo interamente dedicato al trattamento economico di trasferimento, meglio noto come indennità di trasferimento.
Il personale che viene trasferito di autorità può fare richiesta dell’alloggio di servizio, fatto salvo che ci sia, presentando regolare domanda e qualora l’alloggio non sia disponibile, il militare può richiedere il rimborso:
- Del canone dell’alloggio per un importo massimo di 775 euro mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
- Delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di 1.000 euro mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
Inoltre, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile, dove previsto, in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
dal sito www.forzeitaliane.it