Non avrebbe potuto prestare assistenza a un parente disabile perché il Ministero della Difesa gli negava i permessi mensili retribuiti. Per questo si è rivolto al Tar vincendo il ricorso.
Protagonista della vicenda giudiziaria è un maggiore dell’Esercito originario di Agrigento che aveva presentato apposita istanza per ottenere il riconoscimento dei benefici, previsti dalla cosiddetta “Legge 104” del 1992, per assistere un proprio familiare che versava in condizioni di grave disabilità.
E’ stato dimostrato che il militare ha diritto ai permessi mensili retribuiti anche in presenza di ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza.
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A sostegno dell’istanza presentata, il militare aveva illustrato dettagliatamente lo stato di grave necessità in cui versava il familiare portatore di handicap, evidenziando come gli altri familiari, per comprovate ragioni oggettive, non avrebbero potuto prendersi cura del soggetto bisognoso di assistenza.
Ciononostante, lo Stato maggiore dell’Esercito riteneva non meritevole di accoglimento l’istanza, sostenendo che la concessione dei permessi mensili richiesti doveva considerarsi subordinata alla previa verifica delle esigenze organizzative della Pubblica amministrazione e che tale concessione risultava assolutamente incompatibile con le esigenze organizzative e di servizio dello status di militare.
A quel punto il maggiore dell’Esercito, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR – Palermo.
I legali sostenevano l’illegittimità del provvedimento impugnato e, inoltre, rilevavano come nell’ipotesi di permessi mensili retribuiti, dove sussistano i presupposti indicati dalla normativa, l’amministrazione non può negare al lavoratore il diritto di fruire dei giorni di permesso mensile retribuito neppure per ragioni organizzative in virtù del fatto che tale beneficio costituisce un diritto soggettivo del lavoratore, pubblico o privato, che deve ritenersi compatibile con qualsiasi attività lavorativa e dunque anche con lo status di militare.
Inoltre, sempre gli avvocati, hanno evidenziato come la normativa di riferimento, a seguito delle recenti modifiche, non ricomprende più tra i requisiti per la concessione del beneficio la continuità e l’esclusività dell’assistenza, ma al contrario ritiene rilevante il requisito del “referente unico” per ciascun soggetto disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap, non assumendo più rilievo la circostanza che possano esservi anche ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza.
Il Tar Sicilia ha così accolto il ricorso proposto dal maggiore dell’Esercito annullando i provvedimenti impugnati e condannando altresì lo Stato maggiore dell’Esercito al pagamento delle spese processuali.
Il militare adesso potrà godere dei permessi mensili per assistere il familiare affetto da grave disabilità.