Il militare eletto consigliere comunale non vanta diritto al trasferimento vicino al Comune dove svolge il mandato – Il testo integrale della sentenza

Diritto al trasferimento consigliere comunale

Il militare eletto consigliere comunale non vanta alcun diritto perfetto a essere trasferito nella sede di servizio ubicata in un luogo vicino al Comune dove svolge il mandato rappresentativo.

Così la sentenza del Consiglio di Stato 3600_2022 relativa ad un militare dell’Esercito Italiano a cui è stato respinto anche il ricorso presentato al TAR.

Il tutto scaturisce da una richiesta del militare finalizzata ad ottenere il trasferimento temporaneo presso un Ente dislocato o località limitrofa per svolgere le funzioni connesse al mandato di consigliere comunale.

Come indica la sentenza che il team della sezione AVVOCATO MILITARE INFODIVISE RIPORTA IN ANTEPRIMA, con ordinanza n. 3524/2016 la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, nel respingere l’istanza cautelare, ha rilevato la genericità di quanto dedotto in ordine al pericolo grave e irreparabile e, quanto al fumus boni iuris, ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il militare eletto consigliere comunale non vanta un diritto soggettivo perfetto al trasferimento presso il luogo in cui svolge il proprio mandato elettorale, dal momento che l’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 lascia intatta la facoltà discrezionale dell’Amministrazione di valutare l’istanza nell’ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi, rilevando, altresì, la mancata impugnativa della direttiva di settore nella parte in cui, in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, non consente – in virtù del principio di “rotazione” – la permanenza oltre determinati limiti temporali in incarichi ritenuti “sensibili”, fra i quali ricadono quelli nella fattispecie ambìti dall’interessato.

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