Respinta la richiesta formulata sulla base della legge 104 e bocciato anche il ricorso al Tar. Il militare è amministratore di sostegno della donna, ma non basta
Guardia di Finanza – Non basta essere “amministratore di sostegno” ed essere l’unico a poter fornire assistenza alla madre per ottenere un avvicinamento a casa secondo la legge 104 del 92. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo regionale (Tar) respingendo il ricorso di un finanziere in servizio nella Capitale che era stato nominato, appunto, amministratore di sostegno della mamma dal tribunale di Cassino.
Il ricorso era stato presentato nei confronti del ministero dell’economia e finanze e del comando generale delle Fiamme gialle dopo che la Guardia di Finanza aveva respinto «l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso le sedi di Gaeta, ovvero Formia, al fine di prestare assistenza alla congiunta in precarie condizioni».
Il Tar non aveva già accolto la richiesta di sospensiva presentata dal militare, ora entrando nel merito ha stabilito che non ci sono i presupposti per concedere l’assegnazione temporanea.
In primo luogo perché nella sede dove lavora il militare – vale a dire il nucleo di polizia economico finanziaria di Roma – «si registra un importante deficit di personale nel ruolo Ispettori».
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In secondo perché «la pretesa del dipendente al trasferimento presso altra sede o reparto, che consenta di prestare più adeguata assistenza al parente disabile in condizione di “handicap grave”, non costituisce un diritto soggettivo, bensì integra un interesse legittimo condizionato alle esigenze organizzative della Forza Armata dirette alla corretta distribuzione del personale sul territorio, che assumono prioritario rilievo ove non perseguibili in altro modo compatibile con il reimpiego del dipendente». Al tempo stesso, fra l’altro, risultavano degli esuberi nelle sedi richieste.
Anche per questo, scrivono i magistrati (presidente Roberto Politi, estensore Giuseppe Bianchi, referendario Giuseppe Grauso) «la circostanza della nomina del ricorrente ad amministratore di sostegno della disabile, non costituendo tale incarico presupposto per la concessione dell’assegnazione temporanea in una determinata sede di servizio, né requisito per la concessione del beneficio richiesto, non essendo esso di per sé idoneo a superare la carenza del requisito della posizione organica vacante per il ruolo ed il grado del ricorrente nella sede di destinazione».
Il ricorso è stato dunque respinto, le spese compensate ed è stato disposto di “oscurare” le generalità del finanziere che aveva chiesto di poter assistere la madre.