Il compenso per ferie non godute spetta sia quando la mancata fruizione derivi da esigenze di servizio che quando derivi da causa non imputabile al lavoratore, tra cui specificamente la causa di malattia.
Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 2555/2021 del 26 marzo 2021 ha rigettato il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza del T.A.R. Marche, concernente il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non godute da un appartenente al Corpo.
Con la menzionata sentenza n.2555/2021 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha ribadito in particolare che:
- “per giurisprudenza consolidata, il compenso per ferie non godute, spettante ai sensi dell’art. 14, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, non può essere limitato ai soli casi in cui il congedo non sia stato goduto per esigenze di servizio, ma deve includere anche i casi in cui il lavoratore non ha potuto fruire del fondamentale diritto al riposo per causa a lui non imputabile, tra cui specificamente la causa di malattia”;
- “Il diritto alla monetizzazione della licenza ordinaria nei casi in cui il lavoratore non ha potuto fruirne per causa di malattia (…) ha il suo presupposto nell’indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo ordinario, nonché nella relativa maturazione anche nei periodi di malattia, integrando quest’ultima una delle fattispecie in cui la fruibilità del congedo stesso, come accade per le improrogabili esigenze di servizio, è oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore”;
- “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.14, comma 14, d.P.R. n. 395-1995 impone che l’omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo non solo quando tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di prestazioni lavorative dell’Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo un’impossibilità dettata da malattia che ha impedito il godimento delle ferie”;
- “la computabilità delle ferie non godute ai fini della loro monetizzazione è possibile nel caso in cui il dipendente non abbia potuto prestare servizio in quanto collocato in congedo straordinario, rilevando che il diritto a un effettivo godimento delle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi rigettato l’appello proposto dalla Guardia di Finanza, compensando tra le parti le spese di lite.
sinafi
alla luce di questa sentenza, perché le amministrazioni ricorrono al Tar sapendo che vi sono già in anni passati: sentenza della Corte Europea datata 20 luglio 2016, nonché il costante indirizzo giurisdizionale fissato nelle pronunce di diversi Tribunali Amministrativi, parere del Consiglio di Stato n.154/2020 del 20 gennaio 2020, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parere del Consiglio di Stato n.891/2020 del 12 maggio 2020. A mio giudizio sarebbe importante, in caso di ricorso al Tar Amministrativo e alla luce delle diverse pronunce già esistenti negli anni, di chiedere che non vi sia compensazioni di spese tra le parti in quanto, le Amministrazioni sono già a conoscenza e che tale comportamento da parte di chi decide il ricorso in appello, comporta un aggravio alle Spese dello Stato. A supporto di quanto detto, alla luce di tale espressioni, il Ministero della Difesa Direzione Generale per i Personale Militare, nel dicembre 2020, ha invitato i Comandi/Enti/Reparti ad uniformarsi al citato indirizzo interpretativo reso in sede giurisdizionale, al fine di evitare l’insorgenza di profili di responsabilità erariale. Grazie e continuerò a seguirvi.