Ferie non godute, per la Cassazione il datore di lavoro è tenuto a rimborsarle – La sentenza

Monetizzazione ferie non godute

Per la Cassazione il datore è tenuto a pagare le ferie non godute se non prova di aver messo il lavoratore in condizione di fruire avvisandolo che le avrebbe perdute allo scadere del periodo indicato.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente le ferie non godute se non fornisce la prova di averlo messo effettivamente in condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, costituisce un principio fondamentale, previsto dall’art. 36 della Costituzione e tutelato anche a livello UE.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 13613/2020 pronunciandosi sul ricorso di una AUSL condannata a pagare a un lavoratore, all’epoca dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa oltre 8mila euro a titolo di indennità sostitutiva per quasi un mese di ferie non godute entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.

Diritto alle ferie irrinunciabile

La Cassazione conferma che il diritto alle ferie è irrinunciabile e, come tale, è garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Sul punto, richiama l’interpretazione fornita dalla Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 che ha ribadito “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite” che deve essere “considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare”.

Pertanto, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi, sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

Pur non potendo imporre al lavoratore le ferie, al datore è consentito invitarlo a farlo, se necessario formalmente, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo.

L’onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Pertanto, qualora questi non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Qualora, invece, il datore di lavoro sia in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il citato art. 7 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello appare conforme ai principi affermati dalla citata sentenza della Grande Sezione della CGUE. La datrice di lavoro, infatti, non è stata in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il dirigente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Pertanto, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro si pone in contrasto rispettivamente, l’art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che con l’art. 36 della Costituzione.


Fonte www.StudioCataldi.it

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