“Era ubriaca quando è stata violentata, non può riconoscere l’aggressore”: scarcerato dal Tribunale del Riesame

Era ubriaca quando è stata violentata non può riconoscere l'aggressore

Scarcerato perché la vittima di violenza, essendo ubriaca ed essendo buio al momento dello stupro, non potrebbe riconoscerlo con certezza.

Questa la decisione del Tribunale del Riesame in merito alla custodia cautelare di uno degli accusati di stupro di gruppo per la violenza sessuale avvenuta al Parco del Valentino di Torino a metà ottobre. La notizia viene riportata dal quotidiano La Stampa.

L’uomo era l’unico del gruppo che aveva abusato della ragazza a essere finito in manette il 30 ottobre scorso.

“Non sussistono dubbi sul fatto che la signora abbia subito una violenza sessuale”, ha scritto il giudice, non mettendo il dubbio che la vittima abbia subito il reato ma la certezza del riconoscimento del presunto reo. La vittima, una ragazza di 27 anni, la sera del 15 ottobre era stata prima rapinata e successivamente aggredita all’interno di una discoteca abbandonata, l’ex Club 84 all’interno del parco del Valentino. Secondo i giudici, non vi sarebbero altri indizi a sostegno dell’accusa oltre “al riconoscimento effettuato dalla persona offesa” quindi, per il Riesame, non esiste una soluzione alternativa alla scarcerazione.

“La persona offesa ha ripetutamente affermato di avere bevuto molto la sera dei fatti e di non essere lucida, la stessa non è stata in grado di indicare con precisione la strada percorsa con il soggetto sconosciuto e di individuare la struttura abbandonata”, scrive il Riesame.

Questo “non va a inficiare il racconto della violenza, che è ampiamente riscontrato, ma consente di comprendere come la vittima al momento dei fatti non fosse pienamente lucida a causa dell’ingestione di alcol. Tale stato mentale non può non essere tenuto in considerazione per quanto concerne l’attendibilità del riconoscimento dell’indagato, considerate anche le altre circostanze del caso concreto.

Il fatto è avvenuto in orario serale, in un luogo scarsamente illuminato, e l’autore del reato era un soggetto che la persona offesa non aveva mai incontrato prima e che pertanto ha visto solo al momento della violenza”.

“Né può pervenirsi ovviamente a diversa conclusione a fronte di un pericolo di fuga dell’indagato, ancora più elevato a seguito della scarcerazione per effetto della presente decisione, non potendo l’esigenza cautelare, in assenza dei gravi indizi, consentire certo l’applicazione di una misura cautelare personale”; sottolineano comunque i giudici. Nonostante il pericolo di fuga, non è possibile trattenerlo in carcere in assenza di altri elementi come tabulati telefonici o riprese delle telecamere di videosorveglianza che consolidino l’accusa nei suoi confronti.

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