Per i lavoratori che appartengono al comparto Difesa, sicurezza e soccorso, le regole per il pensionamento sono differenti, sia rispetto alla generalità dei lavoratori privati, che rispetto alla maggior parte dei dipendenti pubblici.Per la pensione militari vi sono, innanzitutto, requisiti diversi rispetto a quelli validi presso le gestioni amministrate dall’Inps; cambiano, poi, le regole di calcolo.
Per la precisione, per gli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso sono previsti sia un anticipo del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (pari a 67 anni per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps), sia una particolare tipologia di pensione di anzianità agevolata, nonché diverse maggiorazioni del periodo di servizio utile al trattamento pensionistico. Non è riconosciuta la pensione anticipata con opzione quota 100.
Ad incrementare il trattamento di pensione sono anche i sei aumenti periodici di stipendio riconosciuti a questi lavoratori nell’arco della carriera.
Inoltre, se al dipendente, divenuto inabile per servizio, è riconosciuta la pensione privilegiata, è normalmente riconosciuta la cumulabilità della prestazione con il trattamento di attività a seguito di transito nei ruoli del personale civile del ministero della Difesa.
Pensione di anzianità
Presso il comparto Difesa, sicurezza e soccorso, la pensione di anzianità si ottiene con:
- 58 anni di età e 35 anni di contributi, più una finestra di attesa di 12 mesi;
- in alternativa, 41 anni di contributi, senza età minima, più una finestra di 15 mesi;
- 54 anni di età, se entro il 31 dicembre 2011 il lavoratore ha raggiunto un’anzianità sufficiente a maturare un’aliquota di rendimento almeno pari all’80% (il personale militare e le figure equiparate che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva pari o superiore a 20 anni godono di un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995).
Pensione di vecchiaia con 35 anni di servizio
La pensione di vecchiaia, per i lavoratori del comparto Difesa, sicurezza e soccorso che possiedono almeno 35 anni di servizio, si ottiene con:
65 anni di età per coloro che possiedono la qualifica di Dirigente generale;
63 anni di età per coloro che possiedono la qualifica di Dirigente superiore;
60 anni di età per le qualifiche inferiori.
Si applica una finestra sino a 12 mesi: la finestra può risultare inferiore o non sussistere nel caso in cui nel periodo di attesa si apra, o si sia già aperta, la finestra mobile relativa alla pensione di anzianità.
Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio
La pensione di vecchiaia, per i lavoratori del comparto Difesa, sicurezza e soccorso che possiedono meno di 35 anni di servizio, ma almeno 20 anni di contribuzione (salvo diritto alla deroga del requisito contributivo) si ottiene con:
66 anni di età per coloro che possiedono la qualifica di Dirigente generale (generale di corpo d’armata, generale di divisione);
64 anni di età per coloro che possiedono la qualifica di Dirigente superiore;
61 anni di età per le qualifiche inferiori: colonnelli, ufficiali, marescialli e sergenti, truppa, promo dirigente, vicequestore aggiunto/commissario, ispettore/sovrintendente/ caporeparto, agenti/ vigili, generale di brigata/ dirigente superiore.
Si applica una finestra pari a 12 mesi.
Quota 100
Gli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso non possono ottenere la pensione sperimentale quota 100, con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi (requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021).
Speranza di vita
I requisiti per il pensionamento esposti sono validi sino al 31 dicembre 2022 [3]. In base ai dati resi noti sino ad oggi dall’Istat, tuttavia, si riscontra un decremento della speranza di vita media, riferito al biennio 2023-2024: pertanto, il prossimo decreto in materia di adeguamento dei requisiti per la pensione dovrebbe confermare gli stessi requisiti sino al 31 dicembre 2024.