Causa di Servizio: procedura per il riconoscimento, quesiti e circolari

Causa di servizio polizia
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1. Che cos’è la Causa di Servizio?

Per causa di servizio si intende comunemente il riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili alla propria attività di servizio.
Se sei un dipendente pubblico appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e soffri di una infermità (malattia) o hai subìto una lesione traumatica riconducibili al tuo lavoro, puoi richiederne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. In quali casi mi verrà riconosciuta la dipendenza da causa di servizio?

Qualora venga dimostrato che tra il danno che hai riportato e i fatti di servizio c’è un legame (in pratica se non avessi svolto quel servizio l’infermità non si sarebbe manifestata o si sarebbe manifestata in maniera minore e con tempistiche più lente):

  • causale diretto: quando, soprattutto in caso di lesione traumatica, il danno è direttamente collegabile all’evento di servizio (es. frattura di un arto durante un servizio di ordine pubblico).
  • concausale: quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia (es. patologie croniche all’apparato respiratorio in soggetti che hanno svolto per lunghi periodi servizi in condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli).

3. Come posso ottenere il riconoscimento della causa di servizio?

Si ottiene alla conclusione di un apposito procedimento amministrativo che può essere avviato:

  • su domanda dell’interessato o di un avente diritto (ad esempio i congiunti superstiti in caso di decesso dell’interessato a causa del servizio, o da un altro soggetto, nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato a prendersi cura dei propri affari);
  •  d’ufficio dall’Amministrazione stessa.
    Ciò avviene quando: 
    • è certa (o presunta su solide basi) la correlazione tra infermità/lesione e servizio 
    • l’infermità/lesione che ha causato invalidità/menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale o la morte sia stata contratta a seguito dell’esposizione per obbligo di servizio a “cause morbigene”.

Se sei un familiare superstite di un dipendente avente diritto, puoi richiedere la dipendenza da causa di servizio per l’infermità o lesione che ha causato la morte del dipendente.

N.B. Se, ancora in vita, l’interessato, aveva istruito una domanda tuttora non evasa dalla CMO, è bene che i familiari ne chiedano il prosieguo poiché, senza esplicita richiesta, la pratica potrebbe essere archiviata. 

Gli eredi possono inoltre presentare domanda di interdipendenza fra la causa di morte e la/e malattia/e già riconosciuta/e dipendente/i.

4. Come devo preparare la mia domanda per la causa di servizio?

La domanda deve essere corredata di tutti gli atti che provino la dipendenza delle tue infermità o lesioni dal prestato servizio: stato di servizio, memoriale dei servizi prestati nel periodo antecedente la menomazione, ore lavorate all’esterno e all’interno, certificazione nosologica, cartelle cliniche. 
Ciò non solo aumenterà le tue probabilità di successo, ma renderà la fase istruttoria più rapida.
Sono fondamentali le informazioni sul servizio svolto e l’articolata relazione dell’Amministrazione prevista dal d.P.R. 461/01, che dovrai personalmente sollecitare ed eventualmente far integrare.

N.B. Rivolgiti sempre ad un medico legale di comprovata esperienza per la valutazione del tuo stato di salute, per l’attribuzione del grado di invalidità e per essere assistito durante le visite di controllo della CMO. La corretta presentazione del tuo quadro clinico, dei fatti di servizio, del contesto in cui hai operato fanno la differenza tra una domanda accettata e una respinta. 

Se la causa di servizio non è stata ancora accertata al momento del congedo, puoi chiederne il riconoscimento entro 5 anni dal congedo stesso o dalla “scoperta” della patologia nei casi di malattie a lenta evoluzione (10 anni in caso di parkinsonismo), separatamente o contestualmente alla domanda di concessione della pensione privilegiata. La formulazione della domanda entro i termini sopra indicati seppure a distanza dal congedo permetterà l’accesso all’eventuale trattamento pensionistico privilegiato (il cui diritto è imprescrittibile), ma potrebbe non consentire la percezione degli indennizzi e degli altri benefici economici riferiti all’attività di servizio, tra cui l’equo indennizzo.

5. Come avviene la procedura d’ufficio?

La Procedura d’Ufficio prende l’avvio dai referti di Pronto Soccorso o dalle Dichiarazioni di Lesione Traumatica (DLT) compilate dal responsabile dei servizi medici del Corpo di appartenenza. La DLT riporta le circostanze dell’evento traumatico, l’esame obiettivo, la diagnosi, la prognosi, il provvedimento medico-legale e un giudizio preliminare sulla correlazione o meno tra la lesione, il fatto e il servizio prestato.

N.B. Quando la lesione traumatica:
   è sicuramente conseguenza del servizio svolto;
   ha comportato la necessità di cure presso una struttura sanitaria anche senza ricovero.

Deve essere istruita dall’amministrazione una procedura particolare con la predisposizione del c.d. Modello C.

6. Che cos’è il Modello C?

È una procedura semplificata che consente all’interessato di ottenere in maniera più rapida il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Viene avviata dall’Amministrazione di appartenenza nel caso di lesioni traumatiche con i caratteri dell’infortunio per causa violenta (traumi da energia fisica meccanica, elettrica, termica, pressoria, chimica ecc.) per le quali si siano rese necessarie le cure presso una struttura sanitaria.

7. In che modo e entro quali termini va compilato il Modello C?

Va compilato da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
In caso di ricovero deve essere redatto entro 5 giorni (o, in ogni caso, entro la fine della degenza), qualora, invece, non vi sia ricovero deve essere redatto entro 2 giorni dall’evento traumatico.

ATTENZIONE! In passato, per il rilascio del Mod. C era necessario che tu fossi passato almeno dal Pronto Soccorso di qualunque struttura ospedaliera ora è idonea anche una struttura sanitaria della Polizia di Stato o Militare.  Già l’articolo 199 del D. Lgs 66/2010, infatti, aveva posto in capo alle “infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici” le medesime funzioni già attribuite ai dirigenti degli ospedali (quindi compiti di constatazione di evento lesivo di origine traumatica e compilazione del Mod C) e l’art. 1880 del medesimo Testo Unico aveva esteso la possibilità di accertamento alle strutture sanitarie militari. Ora, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 172/2019 che, con l’articolo 7, ha apportato modifiche all’art. 44 del d.P.R. 334/2000, medesime funzioni di constatazione e competenze sulla redazione del Mod. C sono poste in capo ai Dirigenti Direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato.
Se vuoi approfondire, puoi leggere le due circolari allegate.

Il tuo ufficio o reparto di appartenenza, appena avuta notizia dell’evento traumatico, attiva, nei termini sopra indicati, la compilazione del Modello C. Acquisisce i referti relativi alla constatazione e trasmette l’intera documentazione alla struttura preposta (Direttore Struttura Sanitaria Militare competente, Dirigente Direttore Ufficio sanitario P.S. competente) che, valutato quanto pervenuto, disposte ulteriori indagini diagnostiche ove ritenute necessarie, definisce la procedura indicando la dipendenza da causa di servizio della invalidità riscontrata.
Poi, per l’ascrizione, la competenza resta in capo alla CMO.
La mancata attivazione della procedura d’ufficio o eventuali ritardi che ne impediscano la prosecuzione nei termini stabiliti comportano la necessità di agire secondo l’iter ordinario. Seppure le circolari ministeriali auspichino che tale iniziativa parta d’ufficio, cosa che non sempre avviene, è sempre bene che sia tu a preoccuparti di attivarla.

Circolare Ministero Interno – Modello C del 09-04-2020

Circolare Stato Maggiore Difesa – Modello C del 09-04-2020

8. Con il Modello C ottengo anche l’iscrizione automatica alle tabelle di invalidità?

No. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale ascrizione a categoria è devoluto alle commissioni mediche. Col Mod. C, infatti, si ottiene soltanto la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio: per l’ascrivibilità a categoria del danno subito dovrai presentare domanda all’Ufficio Malattia competente che invierà tale richiesta alla CMO competente la quale, con le famose Tabelle A e B di legge, si pronuncerà sugli esiti.

9. Come mi comporto se la procedura del Modello C non viene attivata?

Puoi presentare domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio sulla base della normale procedura.

10. Il giudizio sulla dipendenza, espresso dal direttore dell’Ospedale Militare con il Modello C, deve essere sottoposto all’esame del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) come nella normale procedura?

No, il giudizio positivo della Direzione Sanitaria è definitivo. In caso di giudizio negativo, invece, potrai comunque avviare la procedura ordinaria per il riconoscimento della causa di servizio entro i termini di legge (6 mesi dall’evento traumatico o dalla conoscenza dell’infermità, fermi restando i termini sopra indicati ai fini della pensione privilegiata).

Ulteriori note e consigli sul Modello C

  • Va compilato solo se l’accertamento presso l’ospedale civile non è avvenuto oltre i 10 giorni dal trauma.
  • In caso di giudizio di inidoneità temporanea, al termine del periodo prescritto, dovrai essere inviato alla CMO di competenza per il giudizio di idoneità finale (assoluta, parziale, ecc.). 
  • Il Modello C è prioritario in caso di lesioni gravi perché, se il giudizio sulla dipendenza è positivo, assicura 2 vantaggi immediati: 
    • Possibilità di permanere nello stesso ruolo in caso di giudizio di permanente parziale inidoneità;
    • Non si corrono rischi di decurtazioni stipendiali in caso di lunghe convalescenze.

11. A chi devo presentare l’istanza (o domanda) per il riconoscimento della causa di servizio?

Al tuo Ente lavorativo di appartenenza o, se sei in pensione, all’Ente Previdenziale, che provvederà ad inoltrarla – corredata della documentazione necessaria – alla Commissione Medica competente.

12. Che cosa è importante indicare nella domanda?

Dovrai riportare con la massima precisione possibile l’infermità o la lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio. Soprattutto dovrai allegare la documentazione sanitaria comprovante l’infermità o la lesione e ogni eventuale ulteriore documento utile (rapporti di servizio, testimonianze, ecc.).

13. Quali sono i termini entro cui devo presentare la domanda?

Dipende dal beneficio che intendi ottenere: 

  • 6 mesi dal fatto di servizio che ha causato la menomazione o dal momento in cui hai scoperto di aver subito (o aggravato) una menomazione, se intendi ottenere l’equo indennizzo o altri benefici diversi dalla pensione privilegiata. Il termine di 6 mesi va rispettato anche se presenti la domanda dopo la cessazione dal servizio, ma entro un termine massimo di 5 anni dal collocamento a riposo o dal manifestarsi di patologie a lento decorso (elevati a 10 anni dal congedo per le invalidità derivanti dal morbo di Parkinson). In altre parole, se dopo la pensione scopri di aver sviluppato una patologia dipendente da fatti di servizio, puoi presentare la domanda per l’equo indennizzo entro 6 mesi da quando ti è stata diagnosticata, purché tu non sia a riposo da più di 5 (o 10) anni. 
  • 5 anni (o 10, in caso di parkinsonismo) dal congedo se intendi richiedere la pensione privilegiata5 .

14. Che cos’è l’equo indennizzo?

È una somma di denaro che ti viene corrisposta “una tantum”, a seguito del riconoscimento della causa di servizio. L’ammontare della cifra dipende dall’entità della menomazione dell’integrità fisica ed è rapportata allo stipendio al momento della domanda iniziale.

15. Se mi viene riconosciuta la causa di servizio, l’equo indennizzo è automatico?

No. L’equo indennizzo va espressamente richiesto e ti verrà concesso solo se, oltre alla SI dipendenza da causa di servizio, verrà riconosciuto che:

  • dall’infermità o lesione è derivata un’invalidità di grado apprezzabile, cioè una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;
  • tale menomazione si è definitivamente stabilizzata (cioè non sia destinata a ridursi o guarire);
  • la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio è stata presentata entro i termini di legge (cfr. “Quali sono i termini entro cui devo presentare la domanda?”).

N.B. Non devi necessariamente presentare la richiesta di equo indennizzo insieme alla domanda di causa di servizio. Puoi farlo anche successivamente:
entro 10 giorni dal momento in cui l’Amministrazione ti ha comunicato di aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio. In tale comunicazione, l’Amministrazione ti informerà, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo;
entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio6 .

16. Quali altri benefici posso ottenere con la causa di servizio?

A cura dell’Amministrazione, oltre all’equo indennizzo:

  • il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
  • l’esenzione dal ticket sanitario;
  • indennità una tantum
  • scatto stipendiale;
  • in caso di inidoneità parziale al servizio militare incondizionato, permanenza nello stesso ruolo con impiego in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

A cura dell’Istituto previdenziale:

  • la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici, se ti è stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
  • la pensione privilegiata con o senza transito ai ruoli civili.

17. Come si sviluppa il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio?

Il procedimento si articola in quattro fasi.

Fase istruttoria.

L’Amministrazione correda la tua domanda (e la documentazione che vi hai
allegato) con le risultanze di proprie indagini (Rapporto informativo sull’attività lavorativa svolta richiesto al responsabile della struttura; ricerca delle malattie contratte dal dipendente e risultanti dagli atti ecc.) per poter trasmettere la pratica, così istruita, alla Commissione Medica entro 30 giorni e dartene comunicazione entro i successivi 10 giorni.

Fase dell’accertamento sanitario.

La Commissione Medica ti sottopone a visita medica entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. La data di visita va comunicata al dipendente con anticipo di almeno 10 giorni. In questa fase è sempre consigliabile farti accompagnare da un medico legale di fiducia. Terminati gli accertamenti, la CMO, è tenuta a redigere un verbale e inoltrarlo, entro 15 giorni dalla visita conclusiva all’Amministrazione datoriale, corredato dalla copia conforme della domanda cui sono acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione.

Fase dell’accertamento del nesso causale.

Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, il Ministero è tenuto a inviare al CVCS:

  • il verbale della CMO;
  • una relazione che riassume le informazioni relative al nesso causale tra l’infermità/lesione e l’attività di servizio;
  • l’eventuale documentazione da te prodotta.

Dovrà inoltre darti notizia della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi 10 giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro ulteriori 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime un parere sulla dipendenza dell’infermità dai fatti di servizio.

Fase conclusiva o provvedimentale.

L’Amministrazione, in base alle risultanze degli atti del procedimento – ossia il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato, oltre alla documentazione da te prodotta – si pronuncia con un provvedimento (decreto) concessivo (riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) o negativo.

N.B. I termini sopra riferiti sono previsti dal regolamento della causa di servizio (dPR 461/2001), ma vengono di norma superati.

18. Come si svolge il lavoro della Commissione medica?

Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, la CMO effettua la visita (la data di visita ti dovrà essere comunicata con anticipo di almeno 10 giorni) di cui redige un verbale completo di:

  • giudizio diagnostico;
  • data di conoscibilità dell’infermità;
  • data di sua stabilizzazione;
  • ascrizione tabellare;
  • giudizio di idoneità al servizio.

19. Durante la visita della CMO posso farmi assistere da un medico di mia fiducia?

SI. Non solo è possibile, ma consigliabile! Una visita preliminare con un medico-legale d’esperienza sarà utile a tracciare il tuo quadro diagnostico ed evidenziare i nessi causali e concausali. La presenza dello stesso medico alla visita, poi, garantirà che la Commissione prenda in esame con la dovuta attenzione tutto quanto emerso. È molto importante individuare medici che vantino una esperienza specialistica in ambito medico-legale, e in particolare nelle cause di servizio, per poter incrementare le tue opportunità di successo. 

20. Quando interviene il Comitato di verifica per le cause di servizio?

Effettuata la visita definitiva la Commissione trasmette il verbale all’Amministrazione richiedente che, insieme a tutti gli atti istruttori raccolti, lo invia al Comitato il quale si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio. Il parere viene quindi comunicato all’Amministrazione.

21. Come si conclude il procedimento?

L’Amministrazione può conformarsi al parere del Comitato oppure deve formulare osservazioni e chiedere un ulteriore parere allo stesso Comitato, che deve esprimerlo entro i successivi 30 giorni; a quest’ultimo parere l’Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il  consequenziale provvedimento.

22. A chi ed entro quali termini posso presentare osservazioni al parere negativo del CVCS?

Contro il parere di NO dipendenza da causa di servizio, puoi presentare, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, delle controdeduzioni motivate, allegando documentazione sanitaria e amministrativa contraria alle conclusioni espresse dal Comitato.

Se il parere del Comitato resta negativo, una volta emesso dall’Amministrazione competente il provvedimento, potrai ricorrere:

  • Al TAR, entro 60 giorni dalla data della notifica;
  • Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della notifica;
  • Alla Corte dei Conti, senza termine decadenziale (puoi cioè presentare ricorso in qualunque momento) per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Quest’ultima opzione è è stata un’innovazione giurisprudenziale, conseguente alla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 4325/2014, che lo Studio Legale Associato Guerra ha ottenuto dopo anni di battaglie in ambito istituzionale e giudiziale. Soprattutto, è una tutela nuova che comporta, rispetto agli altri due ricorsi, una serie di vantaggi molto concreti ai fini pensionistici. La negata dipendenza ha effetto anche sul diritto a futura pensione privilegiata, poiché l’accertamento è unico (vale cioè tanto per i benefici spettanti in attività di servizio che per quelli successivi al congedo). Il nostro Studio riteneva quindi che la Corte dei Conti dovesse avere giurisdizione sui ricorsi presentati anche dal personale in servizio al solo scopo di far dichiarare la dipendenza quale presupposto della futura pensione. E finalmente la nostra tesi è stata accolta.

La Corte dei Conti costituisce oggi un’alternativa al TAR assai vantaggiosa per il dipendente del Comparto Difesa e Sicurezza, Soccorso pubblico e Vigili del Fuoco in servizio.

23. Quali vantaggi comporta il ricorso alla Corte dei Conti avverso il decreto di NO dipendenza?

Al contrario del TAR (che si limita ad annullare l’atto se dichiarato illegittimo) la Corte dei Conti ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e le cause (eziologia) dell’infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio con sentenza che riforma il decreto negativo impugnato dichiarando la dipendenza da causa di servizio delle infermità in discussione quale presupposto del diritto a pensione privilegiata. In pratica è un riesame amministrativo completo con possibilità per l’interessato di una effettiva tutela dei propri diritti.

Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte dei Conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, l’interessato ha la possibilità di rimettere tutto in gioco ai fini pensionistici.

Ne consegue che, contro il decreto negativo, il personale in servizio ha l’interesse concreto ed attuale a ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per il solo accertamento della dipendenza quale presupposto per la (futura) pensione privilegiata.

24. Quali passi devo compiere per il ricorso alla Corte dei Conti?

Anche se la giurisprudenza delle Sezioni d’appello della Corte dei conti non lo ritiene necessario, tuttavia, per maggiore sicurezza, consigliamo di formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, richiamando l’art. 12 del d.P.R. 461/2001.

25. Chi può trarre vantaggio dalla nuova possibilità di ricorrere alla Corte dei Conti?

Le categorie certamente avvantaggiate da questa nuova tutela sono le seguenti:

  • chi ha timore di perdere la totale idoneità al servizio e con la dipendenza da causa di servizio potrebbe vantare il diritto alla permanenza nello stesso ruolo nonché garantirsi il diritto alla pensione privilegiata in caso di dispensa;
  • chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che, oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73);
  • chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per l’infermità negata.

26. Il ricorso al TAR, dunque, è ancora utile?

Per il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, il TAR rimane l’unico giudice competente per l’equo indennizzo. Pertanto, se l’equo indennizzo è il tuo unico obiettivo e ti è stato negato per NO dipendenza da causa di servizio non potrai fare altro che ricorrere a quel Giudice. Tuttavia, poiché nella maggior parte dei casi il TAR valuta soltanto la legittimità degli atti senza entrare nel merito della tua invalidità, se hai motivo di credere che il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non sia corretto, il TAR non potrà esserti d’aiuto fino in fondo. Difatti, il Giudice Amministrativo, in caso di accoglimento del ricorso, si limita ad annullare il decreto negativo, rimettendo gli atti all’Amministrazione che a sua volta li trasmette al CVCS per un nuovo parere, che potrebbe essere ancora una volta negativo. Peraltro, nella maggior parte dei casi, il TAR dichiara direttamente inammissibile il ricorso, trincerandosi dietro la discrezionalità tecnica del Comitato, sul cui parere non ritiene dunque di poter effettuare riesame di merito. Insomma, con il contenzioso al Giudice Amministrativo, gli interessati si trovano ad affrontare costi certi senza alcuna sicurezza sul risultato finale.

Ecco perché a nostro avviso è preferibile il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio quale presupposto alla futura pensione privilegiata.
La Corte dei Conti, infatti, non solo ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e le cause (eziologia) dell’infermità, avvalendosi di nuove consulenze tecniche e perizie medico-legali di parte (cioè del tuo medico legale) ma, in caso di accoglimento del ricorso, dichiara la dipendenza da causa di servizio ai fini pensionistici. 

Per tali motivi, lo Studio Legale Associato Guerra raramente accetta di assistere i propri clienti nei ricorsi al TAR. E per lo stesso motivo si è a lungo battuto per ottenere una tutela nuova e finalmente concreta per il personale in servizio.

27. E se dopo il riconoscimento della dipendenza c’è un aggravamento?

Puoi presentare una domanda di riliquidazione dell’equo indennizzo per aggravamento di infermità entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento.

N.B. Il beneficio della maggiorazione dell’equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

28. La dipendenza da causa di servizio, una volta riconosciuta, può essere rimessa in discussione?

No. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è accertamento definitivo anche per le successive richieste di aggravamento o di trattamento pensionistico di privilegio.

29. In caso di incidente in itinere (ossia mentre mi reco sul posto di lavoro) rimborsato dall’assicurazione privata, mi spetta anche l’equo indennizzo?

Ti verrà detratto dall’equo indennizzo quanto già percepito, per la stessa infermità, da assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. rendita INAIL). Ma non da assicurazioni private.

30. Il beneficio dell’equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria?

Sì. Attenzione, però: l’importo è ridotto del 50% in caso di pensione privilegiata ordinaria per la stessa infermità. La riduzione del 50% dell’importo, invece, non è prevista nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio del decesso.

31. Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?

Se riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a
categoria, otterrai un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, ma solo se la menomazione complessiva che ne deriva rientra in una categoria superiore a quella precedente. Dal nuovo importo, tuttavia, deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare, in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un’ulteriore liquidazione.

32. Che cos’è e quando mi spetta la pensione privilegiata?

È il trattamento economico concesso al dipendente pubblico che ha riportato infermità o lesioni per causa di servizio.

Le pensioni privilegiate si distinguono in:

Pensioni privilegiate ordinarie civili e militari.

Le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, per infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso, sono sostanzialmente pensioni d’invalidità lavorativa. Normalmente sono assoggettate ad imposizione fiscale7 .

Pensioni privilegiate dei militari di leva.

Le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie al pari delle pensioni di guerra e come tali esenti da imposizione fiscale.

33. Entro quali termini devo presentare la domanda per la pensione privilegiata?

  • Accertata la SI dipendenza potrai inoltrare la domanda di pensione privilegiata senza alcun limite di tempo.

ATTENZIONE! Per tutti civili e militari del comparto statale è prevista la decadenza della domanda di pensione privilegiata se, durante il servizio o nei 5 anni successivi al collocamento a riposo o al congedo, non sia stato chiesto per le infermità l’accertamento della dipendenza da causa di servizio (art. 169 d.P.R. 1092/73). Se l’invalidità è derivata da parkinsonismo (o altre patologie a lenta evoluzione) il termine è decennale .  

  • Per i dipendenti del comparto pubblico non statale il termine per la richiesta della pensione privilegiata è perentoriamente di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio9 .

34. Da quando decorre la pensione privilegiata?

La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo o dal congedo, se la domanda viene presentata entro i successivi due anni; altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

35. Perché la pensione si chiama “privilegiata”?

Perché spetta indipendentemente dalla maturazione dei requisiti normalmente necessari: in teoria basta anche un solo giorno di servizio per ottenerla, in presenza delle condizioni di legge.

36. La mia pensione privilegiata viene ricalcolata in caso di aggravamento?

Puoi richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità pensionata o per quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma fino ad allora non ritenuta invalidante.
La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. E ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

37. La pensione privilegiata è reversibile?

Sì. Hanno diritto alla pensione privilegiata i familiari secondo l’ordine e in percentuali espressamente previste dalla legge.

38. Come posso ottenere la reversibilità della pensione privilegiata?

Se sei un familiare superstite di dipendente pubblico deceduto in attività di servizio o in quiescenza, qualora il decesso sia riconducibile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciute come tali, puoi presentare apposita domanda. La richiesta va presentata alla
sede dell’Istituto previdenziale, completa di tutta la documentazione necessaria. Nel caso di minori di età, la richiesta deve essere presentata da chi ne abbia la rappresentanza legale.
Se sei superstite di un dipendente deceduto in attività di servizio, la sede dell’Istituto previdenziale competente è quella cui fa capo l’ente datore di lavoro; i superstiti di un pensionato presentano la domanda alla sede dell’Istituto previdenziale che erogava la pensione diretta.
L’erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, oppure al venire meno delle condizioni richieste dalla legge.
 

Note

  • 1Magistratura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizie municipali. È inoltre previsto un assegno di invalidità in genere a tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni. Con legge n. 48/2017 l’istituto della causa di servizio è stato ripristinato per la polizia locale ma ai soli fini del diritto all’equo indennizzo e al rimborso di spese di cura e degenza – Dal 6.12.2011, con il c.d. Decreto Salva Italia, l’istituto della causa di servizio è stato abrogato per i dipendenti Civili.

  • 2Fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. Un fatto si definisce di servizio quando consegue ad un ordine ricevuto (scritto, verbale, individuale o collettivo) o viene eseguito spontaneamente in virtù dei doveri del proprio ufficio o degli obblighi che derivanti dall’osservanza di norme e regolamenti che ne disciplinano i doveri e il comportamento in servizio.

  • 3I nessi di causalità o concausalità vengono valutati da commissioni mediche e comitati di verifica secondo i seguenti criteri: Criterio clinico. Analizza le caratteristiche del trauma o della malattia in rapporto all’eziologia (gli avvenimenti che l’hanno prodotta), alla patogenesi (le modalità attraverso cui sono avvenute le alterazioni dello stato fisiologico che hanno portano allo sviluppo della malattia) e alla sintomatologia (l’insieme di segni e sensazioni prodotti dal trauma o dalla malattia) – Criterio di efficienza lesiva qualitativa. Stabilisce se il tipo di servizio prestato era di per sé idoneo a produrre la menomazione – Criterio di efficienza lesiva quantitativa. Stabilisce se il fattore causale idoneo qualitativamente a produrre il danno lo fosse anche quantitativamente – Criterio modale. Esamina le modalità con cui ha agito la causa lesiva, in rapporto agli effetti ad essa attribuiti. Criterio cronologico. Verifica se il processo morboso in discussione era antecedente o susseguente agli eventi di servizio chiamati in causa e quanto tempo hanno agito per provocare la malattia o l’infortunio – Criterio topografico. Accerta se l’azione lesiva ha interessato o meno la regione dove poi si è manifestata la lesione – Criterio di continuità fenomenologica. Accerta se eventuali effetti a distanza (ad esempio l’aggravamento di una patologia) possano essere legati da un’evoluzione logica e scientifica nota alla causa lesiva – Criterio di esclusione di altre cause. Quando per gli stessi criteri si possono negare altre cause possibili, si conferma per esclusione il fattore causale iniziale.

  • 4I familiari superstiti hanno diritto ai benefici del dipendente deceduto secondo questo ordine:Coniuge e figli anche se non a carico all’epoca dell’evento, compresi i figli maggiorenni – Figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non ha diritto a pensione – IN MANCANZA di coniuge e figli: i genitori. – IN MANCANZA di coniuge, figli e genitori: fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca del fatto – In assenza di tutti i predetti: orfani, fratelli o sorelle o ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi.

  • 5Con sentenza 323/08, la Corte Costituzionale ha dichiarato che qualora “la malattia insorga dopo 5 anni dalla cessazione del servizio” il termine quinquennale decorre dalla data della sua manifestazione.

  • 6Suggeriamo di presentare domanda di equo indennizzo solo dopo aver ottenuto la pronuncia favorevole di dipendenza da causa di servizio. Rinviare alla sezione l’impugnazione dinanzi alla Corte dei conti del decreto negativo di dipendenza.

  • 7Escluse le Vittime del Terrorismo, del Dovere ed equiparati.

  • 8Con sentenza 323/08, la corte costituzionale ha dichiarato che qualora “la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio” il termine quinquennale decorra dalla sua manifestazione.
  • 9Per i dipendenti pubblici civili – Dal 6.12.2011, con il c.d. Decreto Salva Italia, l’istituto della causa di servizio è stato abrogato per i dipendenti Civili.

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