Cassazione: il tempo di percorrenza e accensione del PC sono considerati orario di lavoro – “Il lavoratore ha diritto alla retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di log on e di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino al tornello all’uscita”.
La Cassazione ha così condannato la Telecom a pagare un totale di oltre 1.500 euro in favore di tre lavoratori, affermando che il tempo di percorrenza impiegato dai dipendenti del caring services dal momento dell’ingresso nella sede aziendale a quello dell’attestazione dell’inizio della prestazione, mediante login sul proprio personal computer (e viceversa), va considerato come orario di lavoro retribuibile.
La Suprema corte ha condiviso una conclusione già raggiunta dalla Corte d’appello, in linea con la normativa sull’orario di lavoro, e dunque con il Dlgs 66/2003 e le direttive comunitarie 93/104 e 203/88.
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Una pronuncia fondata sul principio secondo il quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
La Cassazione ricorda che è rilevante non solo “il tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro”. Per questo è “orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”
Il percorso obbligato fino alla postazione di lavoro
I giudici hanno dunque considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall’ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Una conclusione logica e fondata “perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede; dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare; è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all’uso della stessa determinando così anche i tempi necessari; e’ la datrice che ha deciso che all’orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all’uso”.