Riportomo un’altra importante sentenza che va ad arricchire la nostra sezione AVVOCATO MILITARE INFODIVISE
Parleremo oggi del diritto ai buoni pasto per i dipendenti del Pubblico Impego. Il buono pasto, infatti, ha carattere assistenziale e concilia le esigenze del lavoratore e del servizio per garantirgli il benessere necessario per svolgere le sue mansioni se il turno supera le sei ore
Buoni pasto al dipendente pubblico che lavora più di 6 ore
Il buono pasto per i dipendenti pubblici rappresenta un’agevolazione necessaria a conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore per proseguire l’attività, se il turno dura più di sei ore infatti lo stesso ha diritto a un intervallo non lavorato. Principio ribadito dall’ordinanza della Cassazione n. 32213/2022 ).
Come riporta il portale studiocataldi.it, la decisione che accoglie le ragioni dei ricorrenti dopo che la Corte di appello aveva negato agli infermieri dell’ASP il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo superiore alle sei ore di durata nelle fasce orarie 07-14, 14-21 e 21-07 perché gli stessi non hanno mai chiesto il servizio mensa fuori dall’orario di lavoro, con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento per un tempo di pari durata.
Il buono pasto non deve chiederlo il dipendente
Gli infermieri contestano la decisione per violazione di legge (art. 8 dlgs n. 66/2003; art. 68 co. 2 DPR n. 384/1990; art. 33 DPR n. 270/1987) in quanto la stessa prevede che il diritto alla pausa pranzo sorge non appena il turno di lavoro supera le sei ore, non rilevando né che il lavoratore lo richieda né la modalità di svolgimento del turno.
Se il turno supera le sei ore i buoni pasto sono un diritto
La Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso relativi ai buoni pasto, restando il terzo, sulle spese processuali, assorbito.
Gli Ermellini ricordano che in un’occasione similare hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.”
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