Un giovane aspirante carabiniere di anni 19, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha visto accolto un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento dell’8 novembre 2019 con cui era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in quanto asseritamente affetto da “obesità”.
In ragione delle certificazioni sanitarie prodotte da Rubino e Piazza ed attestanti la piena sussistenza in capo al proprio assistito dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, il T.A.R. del Lazio disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno.
A seguito degli accertamenti sanitari effettuati ed in particolare del test bio – impedenziometrico, la Commissione sanitaria preposta, condividendo le censure mosse da Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistenti i presupposti sui cui si era fondato il provvedimento adottato dall’Arma dei Carabinieri ed ha attribuito al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l’iter concorsuale.
A questo punto, in ragione dell’esito positivo della verificazione effettuata dalla Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno il T.A.R. del Lazio accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disponendo l’ammissione, con riserva, alle ulteriori fasi concorsuali e ponendo a carico dell’Arma il pagamento delle spese di verificazione.
Nelle more del giudizio veniva pubblicata anche la graduatoria di merito, anch’essa impugnata da Rubino e Piazza per illegittimità derivata.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare resa dal T.A.R. il sig. A.G. veniva sottoposto agli ulteriori accertamenti e giudicato idoneo.
Infine, il T.A.R. del Lazio, dopo avere disposto la notifica per pubblici proclami del gravame proposto, con sentenza del 21 aprile 2022, ritenendo fondate le censure evidenziate dagli avvocati del giovane, afferenti il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità” ha accolto il ricorso proposto, annullando sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso e condannando altresì il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali; conseguentemente, il giovane siciliano sarà arruolato nell’Arma dei Carabinieri.