Carabinieri: Codice dell’ordinamento militare (COM), UNARMA chiede la rivisitazione

Carabinieri

l Codice dell’ordinamento militare (COM) è un testo normativo della Repubblica Italiana – emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e i compiti della difesa militare e delle forze armate italiane; è entrato in vigore il 10 ottobre 2010.

Il relativo regolamento di attuazione è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM).

La codificazione iniziò nel dicembre 2007 recependo sollecitazioni del Consiglio di Stato e dal Presidente del Consiglio dell’epoca (in particolare vedasi la Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente del 12 aprile 2007).

Da allora, salvo una revisione nel corso della XVI Legislatura nel corso dell’anno 2012, non sono stati posti in essere cambiamenti significativi nel corposo testo del Codice.

Visto il tempo trascorso si ritiene sia doverosa, nell’ottica di un aggiornamento più attagliato ai tempi e, alle varie modifiche degli assetti una revisione della complessa ed articolata normativa.

Unarma, che già tempo addietro aveva auspicato un aggiornamento della Sanità Militare (la quale costituisce specifico argomento nel corpo del TUROM), vuole soffermare la propria attenzione, non dà ultimo, su quelli che sono gli aspetti nella disciplina, spesso impiegata come “spada di Damocle”, nei confronti di moltissimi ed integerrimi servitori dello Stato.

La facilità con cui la stessa viene utilizzata per tacitare il pensiero dissonante, è preoccupante, poiché il militare oggetto di procedimento disciplinare diviene immancabilmente oggetto di pressioni morali e psicologiche.

In più, vi è la consapevolezza che una adeguata difesa venga resa ancor più ardua e difficile proprio dal meccanismo intrinseco del procedimento, che difetta significativamente di trasparenza, imparzialità e, soprattutto, di terzietà.

Accade infatti sempre con maggiore frequenza che l’azione disciplinare abbia la sua genesi, più che dall’accertamento diretto del Comandante di Reparto, dalla segnalazione di superiori (spesso in servizio presso lo stesso Comando e collaboratori dell’autorità gerarchica deputata a ricevere e valutare un eventuale ricorso), di chi è chiamato a giudicare in primo grado il comportamento del collaboratore.

Va da sé che il giudizio finale non può essere sereno ed imparziale, poiché l’ufficiale si pone in una condizione di subordinazione rispetto a chi ha segnalato il fatto il quale, conseguentemente, si aspetta che il procedimento si concluda con l’accoglimento delle proprie argomentazioni e l’emanazione del provvedimento disciplinare.

Accade altresì che il militare sanzionato con un provvedimento, presenti ricorso gerarchico: va evidenziato che quest’ultimo verrà valutato dall’autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione (che ha la potestà di giudizio per quanto concerne la compilazione delle note caratteristiche).

In tale contesto risulta difficile che il militare, colpito da provvedimento disciplinare, possa ottenere un pronunciamento favorevole del ricorso, proprio per il fatto che, umanamente ed oggettivamente, viene a mancare una valutazione serena, imparziale e, con il fondamentale diritto della terzietà.

UNARMA non intende ovviamente generalizzare, ma per l’esperienza maturata nel corso degli anni, emerge in modo chiaro, la tendenza a concludere l’iter disciplinare con l’emanazione di un provvedimento a carico del militare oggetto del procedimento.

Tale fatto potrà essere verificato tramite una indagine statistica, accertando numericamente, i seguenti dati:

1. Nr. Procedimenti aperti;

2. Nr. Procedimenti archiviati in prima istanza;

3. Nr. Procedimenti archiviati a seguito di ricorso gerarchico;

4. Nr. Procedimenti con emanazione di provvedimenti disciplinari.

Va ricordato che le Forze Armate Italiane sono chiamate, con sempre maggior frequenza a operare in situazioni sempre più complesse e articolate, in una società che è in costante e continua evoluzione, per cui è indispensabile giungere in tempi celeri a una ridefinizione di un Codice che necessariamente deve essere al passo con le sfide sempre più impegnative della società moderna.

Ricordiamo sommessamente che ogni militare ha diritto a una valutazione serena, imparziale e scevra da zone d’ombra.

Per modificare il codice, sarebbe auspicabile creare un gruppo d’opera, affinché sia creata una collaborazione nei tavoli tecnici al fine di consentire anche alle future OO.SS che sono ormai diventate il futuro, al processo di scrittura discussione con eventualmente la prima presentazione del progetto o dopo con l’approvazione finale.

La procedura di riesame del codice è fondamentale e ciò deve produrre una relazione illustrativa che necessariamente deve trarre anche consiglio dalle Associazioni sindacali. Un provvedimento reso necessario per integrare, riassettare o correggere le disposizioni che a volte lasciano dubbi sulla reale interpretazione.

Le modifiche sono necessarie per:

– eliminare residuali imperfezioni;

– adottare l’extra partes, ovvero che gli organi giudicanti siano al di fuori dall’ordinario

e che possa essere fatta una valutazione senza pregiudizio e opportunità.

In ogni caso le eventuali correzioni che verranno apportate, daranno la possibilità di adottare disposizioni e provvedimenti chiari e scevri da ogni mala interpretazione poiché gestiti con terzietà.

Si chiede al Pregiatissimo Ministero della Difesa d’inviare la presente all’Organo legislativo ovvero, alle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Sicuri in un benevolo accoglimento del presente e accorata richiesta di riordino del Codice, si porgono i più cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!