Il Tar del Lazio ha respinto, con una sentenza pubblicata il 24 dicembre, vigilia di Natale, il ricorso presentato da un carabiniere in servizio nel Viterbese contro una valutazione professionale “inferiore alla media” attribuitagli dal proprio superiore.
Il militare aveva contestato il giudizio sostenendo che fosse il risultato di una “parzialità dell’istruttoria e di un travisamento dei fatti”, imputabili a una “palese e comprovata inimicizia” tra lui e il suo valutatore, un luogotenente. Quest’ultimo, oltre alla valutazione negativa, gli avrebbe rivolto l’insulto “coglione”.
Carabiniere ricorre al Tar contro valutazione del superiore: la vicenda
Il militare aveva presentato ricorso contro il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Lazio, chiedendo l’annullamento del decreto notificato il 2 ottobre 2020. Tale decreto, emanato dal vice direttore generale per il personale militare, confermava la scheda valutativa relativa al periodo compreso tra il 12 novembre 2018 e l’11 novembre 2019.
L’inimicizia tra il carabiniere e il luogotenente sarebbe dimostrata, secondo il ricorrente, dall’episodio del 20 giugno 2019, quando, utilizzando l’applicativo DocsPa, il militare avrebbe per errore archiviato contenuti non pertinenti. Il giorno successivo, accedendo nuovamente all’applicativo, gli sarebbe comparsa una finestra con la scritta, in lettere maiuscole: “IL PIANTONE È UN COGLIONE”.
Sul presunto reato militare di “ingiuria a inferiore” a carico del luogotenente è stata poi disposta l’archiviazione.
Carabiniere ricorre al Tar contro valutazione del superiore: le motivazioni della valutazione
Il compilatore, nella relazione oggetto del ricorso, ha descritto il carabiniere come un militare in via di formazione con “inadeguati requisiti in genere”, fatta eccezione per la bella presenza e l’impeccabile modo di vestire l’uniforme. Durante il periodo valutato, il militare avrebbe mostrato “disinteresse per le attività istituzionali, scarso senso del dovere, mancanza di affidabilità e incapacità di portare a termine i compiti assegnati”. Inoltre, il carabiniere avrebbe manifestato difficoltà a integrarsi nel reparto, generando “malumori” tra i colleghi.
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Il giudizio riporta anche che il militare, descritto come “di carattere schivo”, avrebbe reagito con “presunzione” ai richiami e alle osservazioni dei superiori, dimostrando atteggiamenti indolenti. In conclusione, il rendimento offerto si sarebbe attestato su un livello “inferiore alla media”.
La decisione del Tar
Nella sentenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso “infondato” e, pertanto, lo hanno respinto, confermando la legittimità della valutazione espressa dal superiore.