Carabiniere condannato per il reato di diffamazione ai danni di un collega. La Cassazione annulla la sentenza: “la continenza espressiva si valuta in relazione al complessivo contesto dialettico”

Maresciallo carabinieri vittima dovere

In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta (Cassazione penale, sentenza n. 27913/2023).

Carabiniere condannato per il reato di diffamazione ai danni di un collega: Il fatto

Un carabiniere veniva condannato nei due gradi del giudizio di merito per il reato di diffamazione ai danni di un altro carabiniere, costituitosi parte civile, per aver riferito ai suoi superiori che questi contattava ripetutamente al telefono la sua compagna e la ex consorte in quanto “rompeva le palle a tutte le donne…” (tale la frase incriminata).

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Il militare proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale deducendo, fra l’altro, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere sia il giudice di pace sia il giudice d’appello illogicamente fondato il giudizio di responsabilità unicamente sul tenore della frase che, ancorché volgare, non era idonea a ledere onore e dignità della persona offesa; e senza peraltro considerare, per un verso, il contenuto veritiero della frase stessa, confermato dalle testimonianze assunte in dibattimento (un maresciallo dei carabinieri e altre due donne, diverse dalla compagna e dalla ex moglie dell’imputato), per altro verso, il trasferimento d’ufficio della persona offesa, disposto a seguito delle lamentele dell’imputato ai superiori gerarchici e del procedimento disciplinare scaturitone.

La sentenza

La Sezione assegnataria del ricorso ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza accogliendo le doglianze del ricorrente in ordine all’insussistenza del fatto di reato, stante l’inidoneità delle parole poste a base dell’ipotesi accusatoria a ledere la reputazione della persona offesa alla luce dell’assenza di sproporzione espressiva e dei concreti destinatari delle affermazioni (comandante e dipendente della stazione dei carabinieri).

In particolare, richiamando l’orientamento secondo cui in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, non siano meramente gratuiti, ma pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere, la Corte ha evidenziato come il giudizio espresso dal Tribunale sull’assenza dei requisiti di continenza e proporzionalità dell’espressione utilizzata, fosse sganciato dal contesto dialettico del caso di specie, su cui il Giudice stesso aveva riportato l’attenzione, e da una più equilibrata ponderazione della portata dei toni utilizzati dall’imputato, sicuramente poco commendevoli, come ammesso dal ricorrente stesso, ma non anche contrassegnati dall’idoneità a ledere la reputazione della persona offesa.

La Corte ha pertanto escluso che ricorresse quella “escalation narrativa”, ravvisata invece dal Tribunale, che avrebbe portato il ricorrente a trasmodare consapevolmente nell’arbitraria mortificazione del soggetto, così esponendolo al disprezzo dei colleghi”.

fonte: altalex.com

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