Carabiniere forestale chiede il trasferimento da Roma a Viterbo per poter accudire la madre anziana e malata che vive a Ronciglione, ma la richiesta viene rigettata. Anche dal Tar del Lazio, cui il militare ha fatto ricorso nel 2021 contro ministero della difesa e Comando Generale dell’arma dei carabinieri.
L’istanza di trasferimento presentata dal maresciallo capo, effettivo all’Ufficio Comando della Regione Carabinieri Forestale, risale al 28 luglio 2020, il no definitivo al 4 febbraio 2021.
Il forestale ha chiesto il trasferimento “versando la madre in stato di handicap, in condizione di gravità validamente certificato, potendo fruire regolarmente dei tre giorni mensili previsti e avendo chiesto e usufruito in passato di 2 periodi di aspettativa sempre ai sensi della medesima normativa”.
“La madre del ricorrente – viene sottolineato – necessita di assistenza in quanto non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, non è in grado di attendere alle normali attività quotidiane e non può muoversi in autonomia dalla residenza; il maresciallo (celibe) è l’unico parente stretto in condizione di assisterla visto che il suo unico fratello risiede, con la famiglia, in altra regione”.
E ancora: “La sede di Viterbo, vista la vicinanza geografica rispetto alla residenza della madre (nel comune di Ronciglione), gli avrebbe consentito di prestare un’assistenza maggiore, più idonea alle effettive necessità della stessa, in quanto per raggiungere l’attuale sede di servizio (Roma) sono necessarie almeno tre ore di viaggio giornaliere, le quali, aggiungendosi alle ore di servizio, impediscono al ricorrente questa possibilità”.
Il no al trasferimento è stato motivato, tra le altre cose,oltre che con “la deficitaria condizione organica nel ruolo dell’Ufficio Comando del Comando Regione Carabinieri Forestale ‘Lazio’, che ne sconsiglia un ulteriore depauperamento”, anche con la circostanza che il maresciallo risiede a Ronciglione, nella stessa località dove si trova la persona da assistere “potendo ricorrere alle ordinarie forme di assenza dal servizio previste al riguardo dalla pubblicazione n. C-14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”.
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Al maresciallo viene inoltre ricordato che, laddove si accorda al lavoratore che assiste il disabile in condizione di gravità il diritto di scegliere “ove possibile, la sede di servizio più vicina al domicilio della persona da assistere”, non viene configurato, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, un “diritto soggettivo ed incondizionato del richiedente”.
E’ finita che i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso “non meritevole di accoglimento”.
“Nella concessione del trasferimento al personale delle forze armate e di polizia – viene spiegato – vengono in rilievo due esigenze: quella di valutare che il trasferimento sia possibile in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell’amministrazione di appartenenza unitamente a quella di impedire un uso strumentale e opportunistico della normativa a tutela dei disabili gravi, accertando in concreto l’effettiva necessità del trasferimento del lavoratore ai fini dell’assistenza del familiare disabile, che debbono essere puntualmente ponderate”.
“Il trasferimento implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito”.
“In ogni caso, nella specie, appare decisivo il fatto che, nel reparto richiesto dal ricorrente non vi siano attualmente posizioni di organico libere cui il medesimo possa essere destinato e che, d’altro canto, presso l’ufficio di appartenenza del militare vi siano attualmente soltanto tre posizioni coperte su una forza organica di quattro”, la conclusione.
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