Calci a un poliziotto: Cassazione non punisce lo straniero irregolare perché destinatario di un provvedimento di espulsione illegittimo

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Non è punibile lo straniero irregolare che prende a calci il poliziotto che cerca di trattenerlo perché destinatario di un provvedimento di espulsione, se l’atto con il quale viene disposto l’allontanamento dal territorio è illegittimo.

Per la Cassazione (sentenza 25309) il reato di resistenza a pubblico ufficiale c’è, ma l’immigrato è salvo grazie all’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, che consente di non punire le condotte quando la lesione al bene protetto è particolarmente lieve e il comportamento non è abituale, o reiterato. Una norma di cui beneficia il ricorrente africano, classe 1989, che per evitare di essere condotto al centro per l’identificazione e l’espulsione – dopo essere stato visitato in ospedale per una verifica delle sue condizioni di salute – aveva colpito più volte gli avanbracci dell’agente che gli bloccava le caviglie per impedire la fuga. Un tentativo estremo di sottrarsi a quello che percepiva come un sopruso. E, in effetti, l’ordine di espulsione era stato poi annullato dal giudice per le indagini preliminari. Il “foglio” di via non poteva essere disposto, perché lo straniero aveva patteggiato una pena con un limite inferiore ai due anni. La scelta del rito alternativo esclude, infatti, l’espulsione: in più la sentenza non era ancora passata in giudicato. Circostanze sulle quali l’imputato era stato informato dal suo legale. Da qui la consapevolezza di subìre un abuso.

Tenuità del fatto ed esimente abolita dal Codice Rocco

La Suprema corte nega però la possibilità di applicare l’esimente della causa di giustificazione per gli atti arbitrari, prevista dall’articolo 393 bis del Codice penale. Una possibilità che – in democrazia – permette al cittadino di resistere individualmente al sopruso commesso dal pubblico ufficiale, rendendo la reazione penalmente lecita. Un diverso atteggiarsi dei rapporto Stato-cittadini figlio dei momenti storici: la causa di giustificazione, già presente nel Codice Zanardelli nel 1889, è stata abolita nel 1930 dal Codice Rocco, per essere reintrodotta nel ’44 come passaggio essenziale per superare il regime autoritario.

Nel caso esamimato però non sarebbe stato possibile riconoscere allo straniero questa esimente, per la quale non basta l’illegittimità dell’atto adottato. Serve, infatti, un comportamento vessatorio e arbitrario dell’agente di pubblica sicurezza che, consapevole di compiere un abuso, usi una “forza” sproporzionata rispetto ai fatti. Non era stato questo il comportamento adottato dall’ispettore di polizia preso a calci, il quale era, in buona fede, convinto di fare il suo dovere facendo rispettare un provvedimento della magistratura. Il poliziotto si era limitato ad afferrare le caviglie dell’imputato per non farlo fuggire. Quanto a quest’ultimo va “perdonato” e non punito perché si voleva solo sottrarre ad un rimpatrio ingiusto.

Il decreto sicurezza-bis

La Cassazione ricorda che con il decreto sicurezza bis (53/2019) è stata preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la resistenza e l’oltraggio al pubblico ufficiale. Un paletto che la Consulta ha ritenuto non manifestamente irragionevole, visto il bene giuridico protetto meritevole di particolare protezione. Nello specifico però i fatti commessi erano precedenti

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