L’assunzione di cocaina da parte di un appuntato dei carabinieri è stata un episodio isolato ed è avvenuta a San Marino, cioè in “territorio straniero”: per questo motivo il militare va reintegrato.
Lo ha deciso il Tar dell’Emilia-Romagna, accogliendo il ricorso dei difensori del carabiniere, in servizio in regione, che avevano impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione disposta per aver fatto uso occasionale di sostanze stupefacenti. La vicenda era emersa quando, all’esito di esami clinici, l’appuntato era risultato “non negativo” agli stupefacenti e aveva ammesso di aver assunto una sola volta cocaina.
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Per il tribunale amministrativo di Bologna la sanzione ha violato il principio della proporzionalità. La perdita del grado per rimozione, infatti, fa seguito a una valutazione di particolare gravità del comportamento e nel caso specifico ci sono profili di “manifesta illogicità e irragionevolezza” nell’espulsione, che comporta effetti irreversibili sullo stato del militare, padre di due figli minori.
La condotta sarebbe stata episodica e occasionale, il militare, riepiloga il Tar, “ha ammesso immediatamente l’assunzione della sostanza, che è avvenuta in territorio straniero (Repubblica di San Marino) e non risulta aver avuto nessuna eco né nell’ambiente lavorativo né sugli organi di stampa”.
Il carabiniere, peraltro, “non risulta avere contatti diretti con ambienti criminali”, “l’assunzione della sostanza è stata isolata e non abituale (ossia né frequente, né reiterata)” e la vicenda, osserva il Tar, “non è connotata da ulteriore disvalore, anche per violazione degli obblighi di lealtà e fiducia reciproca”.
(ANSA).