Pronta la riliquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale militare e figure equiparate con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995.
Anche questi soggetti, infatti, all’esito della sentenza della Corte dei Conti a sezioni Riunite n. 12/2021 hanno diritto all’applicazione di un coefficiente di rendita pensionistica pari al 2,44% per ogni anno utile (anziché del 2,33% applicato sinora o del 44% secondo l’interpretazione di alcuni giudici contabili). La conferma giunge dall’INPS con la Circolare n. 199/2021 che si adegua all’orientamento della magistratura contabile.
La questione
Riguarda il lungo contenzioso legale sull’applicazione dell’articolo 54 del DPR 1092/1973. Ad inizio anno la Corte, in una analoga decisione a sezioni riunite (n. 1/2021) aveva ricomposto il contrasto emerso nelle giurisdizioni regionali stabilendo che il personale militare (Aeronautica, Marina, Esercito) ed equiparato (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) con un’anzianità al 31.12.1995 compresa tra 15 e 18 anni (rectius 17 anni, 11 mesi e 29 giorni) avrebbe goduto di una aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva al 31.12.1995. L’Inps ha recepito l’indirizzo con la Circolare n. 107/2021 a luglio scorso.
Con la Sentenza n. 12/2021, già analizzata sulle pagine di questa rivista, la medesima Corte a sezioni riunite ha applicato il medesimo criterio al personale militare e figure equiparate con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1995 sul quale ancora permanevano alcune incertezze applicative.
Art. 54: aliquota del 2,44% per chi ha meno di 15 anni al 31.12.1995
Di conseguenza, spiega l’INPS, è confermata l’applicazione del correttivo previsto dalla sentenza n. 1/2021 anche per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni prevedendo, per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Beneficerà dell’adeguamento il personale militare (Aeronautica, Marina, Esercito) ed equiparato (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Ad esempio con 10 anni di anzianità al 31.12.1995 il personale otterrà un coefficiente di rendita del 24,4% della base pensionabile in luogo del 23,3% applicato dall’Istituto di previdenza.
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Riliquidazione d’ufficio
Il documento conferma, quindi, che i trattamenti pensionistici in parola saranno riliquidati d’ufficio applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Restano fuori i soggetti che hanno avuto una sentenza già passata in giudicato.
Prescrizione quinquennale
Ai pensionati interessati alla ricostituzione della rendita saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
La riliquidazione avverrà anche con riguardo ai giudizi ancora pendenti innanzi alla Corte dei Conti (sia in primo grado che in appello) mentre non potranno essere accolti in autotutela i ricorsi amministrativi volti alla riliquidazione della pensione con l’aliquota del 44% (posto che è stata definitivamente sconfessata questa interpretazione).