In base all’art. 4, del Dlgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante.
Calcolo con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall’articolo 3 della legge 539/1950, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità nonchè sull’indennità di vacanza contrattuale e sull’eventuale assegno ad personam.
I sei scatti non si applicano, invece, sull’assegno funzionale. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio comprensivo degli eventi scatti biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa, di posizione, assegni di valorizzazione dirigenziale).
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B), precedentemente determinate a norma dell’art. 13, Dlgs n. 503/1992.
Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. In sostanza il 15% dello stipendio come sopra determinato deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’assicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi.
Ritenuta contributiva
Per l’attribuzione della maggiorazione in parola la legge prevedeva l’applicazione di una aliquota contributiva a carico del lavoratore pari, in origine, all’8,75% poi incrementata progressivamente a partire dal 1998, secondo la tabella A) allegata al Dlgs 165/1997. Per effetto della Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012 la relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio inps 21324/2012).
Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributive
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995. L’ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. quota c di pensione.
Al riguardo l’Inps ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito. Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.
Gli scatti vengono attribuiti d’ufficio, tranne per tutti coloro che cessano dal servizio “a domanda”. Questi ultimi sono assoggettati al pagamento della restante contribuzione supplementare per il periodo intercorrente fra la data di collocamento in congedo e quella relativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, applicando l’aliquota sopra citata sugli emolumenti percepiti l’ultimo giorno del servizio
Buonuscita
In caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità/decesso i sei scatti rilevano anche ai fini della determinazione della misura della buonuscita.
Vigili del Fuoco
Si rammenta che l’istituto in questione dal 1° gennaio 2022 – per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, co. 98 della legge n. 234/2021 – trova applicazione (sia ai fini della misura della pensione che della buonuscita) anche nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le seguenti modalità: uno scatto (2,5%) dal 1° gennaio 2022; due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023; tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024; cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027; sei scatti (15%) dal 2028. L’aumento spetta all’atto della cessazione del servizio da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare (ivi compresi: le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio; i benefici combattentistici o equiparati; gli assegni personali in godimento). Sul punto si attendono istruzioni attuative da parte dell’ente previdenziale.
Documenti: Dlgs 165/1997